VITO BONO RISPONDE A MARINELLI: “NESSUNA INCOMPATIBILITA'”
Il sindaco Vito Bono risponde con la stessa motivazione con cui ha risposto al consigliere comunale Pippo Turco
Pubblichiamo per intero la risposta del sindaco Vito Bono dopo l’esposto inoltrato da Pino Marinelli sull’ipotesi di incompatibilità della carica di sindaco e di medico della mutua. Si tratta della risposta da parte del sindaco Vito Bono all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Pippo Turco che, da quel che interpretiamo, vale come risposta anche a Marinelli.
“Posso rassicurare il Cons. Turco in merito alle questioni sollevate con l’interrogazione, stante che nel vigente ordinamento giuridico non sussiste alcuna situazione di incompatibilità tra la carica di Sindaco o Assessore Comunale e quella di medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Ed invero, il D.Lgs. 18-08-2000 n.267 (T.U. degli Enti Locali), da un lato, ha previsto all’art.66 la sussistenza della situazione di incompatibilità esclusivamente tra la carica di Sindaco o Assessore Comunale e quella di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali, dall’altro, ha espressamente abrogato all’art.274 comma 1 lett.I) la Legge n.154/1981, il cui art.8 n.2 prevedeva anche l’incompatibilità tra i dipendenti delle unità sanitarie locali e tra i professionisti con esse convenzionati e la carica di Sindaco di Comune con più di 30.000 abitanti. Peraltro, già a seguito della riforma del sistema sanitario operata con il D.Lgs. n.502/1992, le UU.SS.LL. si erano trasformate da strutture operative dei Comuni in Aziende dipendenti dalla Regione dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, il cui organo di gestione (direttore generale) era nominato dalla Regione. Laddove, con la riforma del sistema sanitario si è finito per recidere il “cordone ombelicale” prima esistente tra i Comuni e le Aziende USL, non avendo i rappresentanti dei Comuni alcuna diretta ingerenza nell’attività della gestione dell’Azienda USL. Vero è che l’art.3 comma 9, del D.Lgs. n.502/1992 prevedeva già l’ipotesi della incompatibilità tra la carica di Sindaco o di Assessore e la figura del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle aziende usl e delle aziende ospedaliere, ma è altrettanto vero che il D.Lgs. n.502/1992 non aveva espressamente abrogato il sistema delle incompatibilità di cui alla Legge n.154/1981. Pertanto, la situazione di incompatibilità tra i dipendenti delle unità sanitarie locali e tra i professionisti con esse convenzionati e la carica di Sindaco di Comune con più di 30.000 abitanti, secondo l’autorevole indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, a cui fa riferimento il Cons. Turco nella sua interrogazione, ha continuato a sussistere, in mancanza di una espressa abrogazione, nel regime ante D.Lgs. n.267/2000. E poiché, come sopra evidenziato con il citato D.Lgs. n.267/2000 il legislatore ha provveduto all’art.274 comma 1 lett.I) ad abrogare espressamente la Legge n.154/1981, ne discende che nessuna situazione di incompatibilità sussiste nel vigente ordinamento giuridico tra i dipendenti delle unità sanitarie locali e tra i professionisti con esse convenzionati e la carica di Sindaco di Comune con più di 30.000 abitanti, sussistendo tale incompatibilità solo ed esclusivamente con la carica di Direttore Generale, di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali ossia a carico di coloro che hanno un effettivo potere di controllo e di gestione della politica sanitaria. Tale quadro normativo, del resto, ha avuto il pieno avallo della Corte Costituzionale che ha ritenuto. «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale dell’art.274, comma 1, lett.I) e dell’art.275 del richiamato D.Lgs. n.267/2000 sollevate dai Giudici remittenti per (asserito) eccesso di delega. Se poi si considera che, per effetto della recente legge che ha disposto la soppressione delle aziende uu.ss.11. e delle aziende ospedaliere e la costituzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, con la conseguenza che tanto l’Azienda USL n.1 di Agrigento, quanto l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio” di Agrigento che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca sono confluite tutte nell’ambito della neo-costituita Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è indubbio che, a maggior ragione, nessuna ingerenza possono avere mai i Sindaci nella gestione delle Aziende Sanitarie Provinciali avente un ambito di azione non più circoscritto alle singole realtà locali, ma esteso adesso all’intero territorio provinciale e che pertanto nessuna incompatibilità può mai sussistere tra la carica di Sindaco o di Assessore comunale e quella di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale”.