VICENDA TAMOIL, L’APPELLO DEL COMUNE PRIVO DI “FUMUS BONI JIURIS

Pubblichiamo il dispositivo del Cga di Palermo che ha rigettato l’appello proposto dal Comune per l’annullamento della sentenza del Tar 2468/2012. Il Corriere di Sciacca, primo a dare notizia, è ancora il primo a pubblicare il dispositivo. L’appello del Comune è privo di “fumus boni juris”, cioè privo di apparenza di buon diritto.

Repubblica Italiana

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

in sede giurisdizionale composto dai Signori: Pres. Rosanna De Niuctolis, Cons. Antonio Anastasi, Cons. Marco Buricelli, Cons. Pietro Ciani e Cons. Giuseppe Mineo ha pronunciato la presente

ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2013.

Visto l’appello proposto da COMUNE DI SCIACCA rappresentato e difeso da: Avv. ANTONINO SERRA con domicilio eletto in Palermo, VIA TRINACRIA 19 presso FRANCESCO RUGGERI

contro MICALIZZI FRANCESCO MICALIZZI GIUSEPPE rappresentati e difesi da: Avv. GIROLAMO RUBINO, con domicilio in Palermo, VIA OBERDAN 5 presso GIROLAMO RUBINO TAMOIL ITALIA SPA rappresentato e difeso dagli avvocati R. Villata e A. Degli Espositi e G. Mazzarella e nei confronti di DIMINO CARMELINA e IACONO QUARANT1NO SALVATORE per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO, Sezione Il n. 2468/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI CONCESSIONE EDILIZIA;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello; Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante. Visto Fatto di costituzione in giudizio di: TAMOIL Spa MICALIZZI FRANCESCO MICALIZZI GIUSEPPE Udito il relatore Cons. Marco Buricelli e uditi, altresì, per le parti l’avv. F. Puzzello su delega dell’avv. A. Serra, l’avv. G. Rubino e l’avvocato B. Villata.

Ritenuto che a un primo e sommario esame l’appello proposto non appare assistito da consistente “fumus boni juris”; che la domanda cautelare non risulta minimamente motivata e che, in ogni caso, in questa peculiare situazione, nella comparazione degli interessi coinvolti nella presente controversia appare prevalente quello che attiene alla installazione dell’impianto di erogazione di carburante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale rigetta la domanda cautelare. Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese della presente fase giudiziale, che si likquidano nella complessiva nella complessiva misura 1.400,00 euro ripartite nella misura di € 700,00 a favore di ciascuna delle parti costituite in appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazioni alle parti.

Palermo, 27 marzo 2013

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