Via Lido Lido ricadente nel centro urbano perimetrato. La Regione annulla sanzioni paesaggistiche a due saccensi
SCIACCA- L’assessorato regionale dei Beni Culturali annulla le sanzioni paesaggistice adottate nei confronti di due ditte saccensi, accogliendo le deduzione difensive dalle stesse presentate e sancendo che non occorre il nulla osta paesaggistico nelle zone ricadenti nel centro urbano perimetrato del comune di Sciacca.
Con nota dello scorso gennaio, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Servizio Tutela ed Acquisizioni- provvedeva a notificare alle ditte saccensi Z. M. e Z.M. il D.D.S. con il quale veniva ingiunto alle stesse il pagamento dell’indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio, ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. N. 42/2004, per aver realizzato, nella via Lido, delle opere, in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza del Comune di Agrigento.
Le ditte saccensi presentavano un atto di diffida e contestuale istanza di annullamento della suddetta sanzione, con il patrocinio dell’avvocato Calogero Marino, il quale ha dedotto come nella zona ove ricadono le opere realizzate dalle ditte saccensi non fosse operante il vincolo di cui all’art. 1 della legge 431/85 e che, dunque, non fosse necessario nessun nulla osta e di conseguenza non fosse irrogabile in danno delle stesse alcuna sanzione paesaggistica.
Nello specifico l’avvocato Marino rilevava come ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , anch’esso trasfuso senza modifiche sostanziali nell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Il vincolo non si applica alle zone A, B e….. ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”. Per tali ragioni l’avvocato Marino diffidava l’Assessorato dei Beni Culturali ad annullare la sanzione paesaggistica irrogata a carico delle ditte saccensi.
L’Assessorato regionale Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, accogliendo le deduzioni difensive dell’avvo0cato Marino, ha provveduto ad annullare le sanzioni paesaggistiche irrogate a carico delle ditte saccensi.
Per effetto di tale provvedimento è stato affermato l’importante principio secondo cui il vincolo di tutela paesaggistica non si applica alle zone ricadenti all’interno del Centro Urbano Edificato del Comune di Sciacca come perimetrato dalla delibera del consiglio comunale n.17/73.