TUTTI GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI CONTRO IL PIANO PAESAGGISTICO. ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE CHE EVIDENZIA LE ANOMALIE

Pubblichiamo integralmente il documento unitario del Comitato Interprofessionale Costituito dai gruppi di lavoro: Ordine Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento, Ordine Architetti ,della provincia di Agrigento, Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Agrigento,  Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Il documento rivela le criticità del Piano Paesaggistico della Soprintendenza di Agrigento. Il Comitato cheide la revoca del Piano o la sua sospensione.

REDAZIONE DOCUMENTO UNICO RELATIVO AL PIANO PAESAGGISTICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

A seguito delle istanze pervenute dalle Amministrazioni, Associazioni e liberi professionisti in merito all’iter e agli effetti sul territorio provinciale della pubblicazione ed adozione del Piano Paesaggistico Provinciale, è stato costituito il gruppo di lavoro interprofessionale degli Ordini e Collegi di Agronomi, Architetti, Geologi, Geometri e Ingegneri, col fine di redigere il presente documento tramite una attenta analisi del Piano Paesaggistico nel rispetto delle esigenze della tutela e finalità di sviluppo territoriale sostenibile in sintonia con quanto riportato nel Codice dei Beni Culturali e Ambientali D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si premette che le categorie professionali rappresentate condividono pienamente i principi istitutivi di tale strumento di salvaguardia, volto alla tutela del territorio e delle sue peculiarità ambientali e culturali, ma, d’altro canto, lamentano un sostanziale ritardo nell’emanazione di detto strumento oltre che una mancata concertazione con i portatori d’interessi diffusi, come previsto per legge ai sensi dell’art. 144 del d.lgs 42/2004; tale concertazione avrebbe, fin da subito, portato alla emanazione di un piano largamente condiviso ed espressione democratica e civile degli interessi di sviluppo sostenibili provenienti dalle diverse realtà territoriali.

Dal confronto tra i componenti del gruppo di lavoro, tramite il supporto documentale ufficiale del PP già pubblicato, sono emerse una serie di tematiche di carattere generale che trovano supporto nel Codice dei Beni Culturali ed Ambientali e che ravvisano la non perfetta collimazione del PP con i dettati di cui all’art. 143 del Codice.

Senza entrare nel merito delle singole proposte e/o prescrizioni previste nel PP che individua piccole ed ampie aree del territorio provinciale, il gruppo di lavoro ha riscontrato delle difficoltà oggettive per la lettura degli elaborati che impediscono un’immediata valutazione e la effettiva individuazione e delimitazione delle aree e/o immobili che sono oggetto di puntuale disciplina come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PP. In ordine è stato rilevato:

1. Documentazione cartografica e relativa delimitazione dei vari ambiti territoriali in difformità con quanto previsto dall’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. o meglio il PP non è conforme con il comma i lettere b), c) e d) che prevedono delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione. Il PP de quo è stato redatto ed elaborato in scala 1:25000;

2. Mancata rappresentazione grafica e topografica di aree in corrispondenza delle linee di unione; vedi come ad esempio le linee di congiunzione che interessano il centro storico di Agrigento, la Valle dei Templi ed il centro storico di Sciacca che risultano di particolare importanza ed interesse ambientale;

3. L’assenza di alcuni strumenti attuativi, vigenti nei diversi comuni della Provincia, nelle tavole di rito hanno probabilmente causato una valutazione ed una elaborazione viziata del PP. Tali strumenti rappresentano un elemento fondamentale ed essenziale di base per redigere in conformità il piano ai sensi del comma 2 art. 135 del D.Lgs. 42/2004 che prevede il rispetto delle esigenze di tutela e finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

4. In generale la errata ricognizione e rappresentazione delle Aree di interesse Archeologico, dei vincoli Archeologici diretti ed indiretti esistenti, nelle tavole di Analisi del P.P,. con conseguente applicazione di vincoli di tutela nelle tavole di Piano, Regimi Normativi, non rispondenti alle reali esigenze di tutela del territorio. Tali errate ricognizioni e rappresentazioni violano l’art. 143 comma c, del codice dei Beni culturali e del paesaggio, che prevede tra i requisiti minimi del piano una ricognizione ditali aree e la rappresentazione in scala idonea alla identificazione.

Si segnala inoltre la incompletezza di alcune delle schede dell’Allegato Beni Archeologici ove mancano gli estremi del provvedimento di tutela ed è quindi impossibile verificare i dati relativi alle motivazioni, all’estensione e ubicazione del vincolo medesimo. Per quanto detto sopra, dove si evidenziano gli elementi formali o meglio gli errori ed omissioni fortuite nella stesura del Piano, il gruppo di lavoro ha effettuato degli approfondimenti atti ad individuare elementi di non congruità con quanto sancito dall’art. 143 del più volte richiamato Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, ed in particolare, sulla scorta dell’esperienza iter procedurale degli altri Piani della Regione Siciliana; il gruppo si è concentrato sulle prescrizioni del livello di tutela 2 che sono dirette alla tutela dei paesaggi agricoli ed obbligano gli strumenti comunali a destinare tali aree agli usi previsti per le zone agricole o per parchi urbani e suburbani.

Obbligo che deve essere assunto da parte dei Comuni in fase di adeguamento del PRG al PP approvato in via definitiva. Tale approfondimento ci ha portato ad essere in sintonia con quanto riportato nel verbale del 27-07-2011 dal Gruppo Istruttorio “AREA SUD ORIENTALE” dell’Assessorato regionale in merito alla valutazione del PP della provincia di Siracusa dove, in sede di esame e valutazione degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ai fini della loro adozione, evidenzia che, a seguito di note e circolari emesse dell’Assessorato Regionale.

Il PP non ha valore retroattivo ed obbliga di prevedere nei PP la destinazione agli usi previsti per le zone agricole o per parchi urbani e suburbani, esclusivamente in quelle aree che negli strumenti urbanistici attualmente vigenti sono classificate come Zone E, escludendo dalla prescrizione di cui al livello 2 anche quei territori che abbiano mutato destinazione urbanistica per effetto di piani comprensoriali, regolatori, particolareggiati e di lottizzazione, nei casi in cui siano stati definiti gli aspetti relativi alla stipula di convenzioni vigenti ed efficaci. L’attività si è indirizzata sulle prescrizioni di livello di tutela 3 dove è previsto l’impedimento e/o la limitazione di interventi che vanno in contrasto con le esigenze normative vigenti in tema di Protezione Civile, di sviluppo del territorio sostenibile, del PAI e dell’uso del suolo.

Infatti, in quest’ultimo caso, sono stati apposti vincoli boschivi e/o di rimboschimento in molte zone del territorio prive delle caratteristiche specifiche e diversamente vocate, per non escludere le disposizioni previste dalla Legge Regionale n°15 del 29-11-2005 che impone la redazione da parte dei comuni dei Piani Spiaggia ai sensi della L.R. n°15/2005. Per tale motivo è auspicabile che il piano paesaggistico provinciale preveda in maniera decisa e costruttiva, la disciplina della fascia costiera tramite previsione d’interventi di recupero e riqualificazione sia delle aree compromesse dalla speculazione edilizia legalizzata, sia quelle ancora incontaminate da tutelare, restituendo cosi uno strumento attuativo di riferimento e linee guida per i comuni della provincia di Agrigento per la stesura dei succitati “Piani Spiaggia” previsti dalla L.R. n°15/2005 nel rispetto delle norme di tutela e sostenibilità territoriale ed ambientale.

In particolare si ritiene che, in contrasto con quanto previsto dal D.lgs 42/2004 art. 143 comma 2 punto c (che prevede: “il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, alfine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli”) il presente piano paesaggistico non fornisce elementi utili per il recupero e la riqualificazione di quelli che di fatto sono veri e propri “insediamenti costieri” che da più di trent’anni fanno parte del territorio e che sono sorti tramite piani di lottizzazione dotati di Nulla Osta, singole autorizzazioni di ristrutturazione o rifacimento di edifici sorti antecedentemente al 1976.

Nello specifico, le zone da sottoporre a recupero e riqualificazione risultano essere quelle edificate nelle fascia costiera. Il mancato inserimento di dette zone fra le aree soggette a recupero (come inteso dall’Art. 20 delle N.d.A.) è causa di permanenza perpetua di tutti quei detrattori ambientali e paesaggistici in atto presenti. Tali zone sono state per la maggior parte vincolate come zone di Tutela 3, ed in piccola parte zone di Tutela 2.

Conseguenza inevitabile alle attuali previsioni del PP sarà l’amplificarsi dei detrattori ambientali e paesaggistici in atto presenti generati dall’aumento del degrado e della vetustà degli immobili, oltre all’impossibilità di completare le opere di urbanizzazione primaria (apertura di strade o piste, infrastrutture a rete) o trasformazioni edilizie o urbanistiche, anche migliorative, espressamente vietate per le zone di Tutela 3, condannando tali aree al degrado ed alla fatiscenza in aperto contrasto con la spirito del D.lgs 42/2004.

Ed ancora, la lettura delle NTA, con riferimento alle aree indicate con un livello di Tutela 1, ha evidenziato la sussistenza di prescrizioni generiche e non sufficientemente definite, le quali, ancora una volta, anziché fornire un quadro normativo chiaro e comprensibile, lasciano ampi margini interpretativi. Ad esempio non si comprende cosa s’intenda per “bassa densità” o per “adeguatamente distanziate”. In conclusione, per tutto ciò riportato in precedenza, si ritiene che nel PP provinciale vi sono prescrizioni in contrasto con il comma 4 dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 il quale prevede la tutela e le finalità di sviluppo territoriale sostenibile di aree che non sono ad oggi interessate da specifici procedimenti o provvedimenti già emessi e che invece risultano disciplinate dal PP con delle norme di attuazione che lasciano ampi spazi alla arbitrarietà interpretativa. Infatti, tali norme, riferendosi ai vari paesaggi locali, dove ogni soggetto attuatore/esecutore dovrà costantemente misurarsi, daranno, possibilmente, seguito a fuorvianti e poco chiare interpretazioni di merito, determinando probabilmente una non corretta attuazione dello stesso Piano. Inoltre, si avverte una sensibile sproporzione tra l’impalcatura organizzativa e metodologica di redazione e le proposte progettuali; si nota una sensibile discordanza tra i fondamentali principi enunciati in “premessa” e le scelte progettuali del Piano che sostanzialmente applicano a macchia di leopardo le leggi vincolistiche dettate dall’art. 142 del Codice.

All’articolata e ricca individuazione ed elencazione delle “componenti dei paesaggi” corrisponde una povertà di soluzioni progettuali che disperdono gran parte delle conoscenze acquisite; non si vedono le “espressioni d’identità dei paesaggi”; non si vedono le “peculiarità dei paesaggi” ma ampie generalizzazioni.

I Paesaggi Locali individuati non sono rappresentativi degli auspicati caratteri tipologici e di rilevante integrità paesaggistiche; non sono individuabili gli indirizzi e i criteri di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con le norme di tutela. E auspicabile avviare con chi di dovere un confronto costruttivo e di concertazione ai sensi dell’art. 144 del codice, anche se questa è avvenuta in un prima fase della stesura del PP convocando, impropriamente solo le amministrazioni locali, cercando viceversa, nei modi previsti dalla Legge, un percorso di confronto tra i vari operatori (amministrazioni comunali, soprintendenza bb.cc.aa. e portatori d’interessi) che consenta la rettifica in corso d’opera del PP, col fine di evitare di ottenere un provvedimento regionale che, pur salvaguardando il territorio, lo mortifica e lo inviluppa nei suoi aspetti di sviluppo economico sostenibile.

A tal proposito, si ritiene opportuno valutare la necessità di avviare la procedura V.A.S. stante che: l’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 recante le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice dell’ambiente recita testualmente “si intende per (…) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità’ europea, nonché le loro modifiche” (comma 1°, lettera e); il successivo art. 6 dispone: “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, (…), della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ( … )”; il comma 40, inoltre, elenca espressamente i piani e programmi esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell’ambiente (e quindi anche della V.A.S.), e tra questi non rientrano i piani paesaggistici. Inoltre, si ritiene opportuno valutare la reale interazione tra il PP e gli Studi Agricoli Forestali già redatti dai comuni interessati ai sensi della L.R. 15/91, alfine di verificare la reale destinazione agronomica dei suoli.

Per quanto sopra esposto, si produce questo documento al fine di chiedere agli Enti Locali del territorio della provincia di Agrigento di avviare un confronto diretto con le autorità preposte affinché nel più breve tempo possibile, si possa ottenere la rettifica e/o la sospensione della pubblicazione del Piano Paesaggistico Provinciale con contestuale interruzione degli effetti delle norme di salvaguardia.

 

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