TRIBUNALE, “SOS DEMOCRAZIA”: “CI SONO TUTTE LE RAGIONI PER NON SOPPRIMERLO”
L’associazione culturale “SOS Democrazia” spiega le ragioni per non sopprimere il Tribunale di Sciacca.
L’articolo 2 della legge 24 settembre 2011, n. 148 detta principi e criteri direttivi volti a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. L’Associazione “S.O.S Democrazia”, dopo aver analizzato tali criteri ritiene che sussistano alcune criticità tecniche che rischiano di rendere vano l’intento della riforma stessa, ma ancor di più rischiano di pregiudicare l’efficienza della “macchina giudiziaria” a scapito dei cittadini che ricorrono agli organi giurisdizionali dello Stato. Il primo criterio che emerge dalla legge delega è quello della intangibilità del tribunale di primo grado per ogni capoluogo di provincia. Il secondo criterio invece prevede il mantenimento “di tre degli attuali tribunali” per ciascun distretto. Gli altri criteri previsti sono: “numero di abitanti”, “sopravvenienze”, “carichi di lavoro”, “situazione infrastrutturale”, e del “tasso d’impatto della criminalità organizzata”, nonché della “necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”. Su incarico del Ministero della Giustizia un gruppo di studio ha redatto una relazione, al fine di stabilire quali tribunali sopprimere. Tale relazione, della quale il Governo presumibilmente terrà conto, presenta, al pari della legge delega, criticità evidenti: Per quanto riguarda la produttività, il gruppo di studio, fa riferimento non a dati certi ma a dati presunti, considerato che tale criterio, quello della produttività, è dato dal rapporto tra il n. di procedimenti definiti e il n. di magistrati in pianta organica, stimato in 638,4. Riteniamo che tale dato è privo di qualunque valore considerato che spesso i magistrati effettivamente in servizio sono inferiori rispetto a quelli previsti nella pianta organica. Ciò comporta che la parte della relazione relativa al criterio della produttività non possa e non debba essere presa in considerazione dal Governo ai fini della soppressione dei tribunali. (Se i magistrati in pianta organica sono 5, e i procedimenti definiti sono 10 mila, ogni magistrato avrebbe una produttività di 2 mila. Ma se i magistrati effettivamente in servizio sono 2 la produttività sarebbe non più 2 mila ma 5 mila per magistrato). Inoltre si fa riferimento soltanto al n. dei procedimenti definiti e al n. dei magistrati in pianta organica senza prendere in considerazione le ore lavorative annuali svolte da ciascun magistrato. Nessuno studio è stato fatto per verificare quanto aumenterebbero le distanze e i tempi di percorrenza per i cittadini che dai comuni più distanti della circoscrizione giudiziaria volessero recarsi presso il tribunale territorialmente competente a seguito della soppressione di uno o più presidi giudiziari. (Si pensi a quanto tempo impiegherebbe un cittadino di Santa Margherita Belice a raggiungere il tribunale di Agrigento se quello di Sciacca venisse soppresso); Nessun riferimento è stato fatto all’aumento dei contenziosi in determinati periodi dell’anno dovuto a fattori turistici, economici e sociali (è noto che durante il periodo estivo, o invernale, i tribunali aventi sede presso città turistiche registrano un aumento vertiginoso dei contenziosi); Non si tiene conto se la soppressione di un tribunale comporta un apprezzabile risparmio di spesa e l’insorgenza di ulteriori investimenti funzionali all’accorpamento (ampliamento delle sedi dei tribunali, acquisto di mobili e attrezzature varie); Nel prevedere un numero minimo di 3 tribunali presso ciascuna corte d’Appello, non si tiene conto dell’estensione del territorio e del numero di abitanti serviti dalle Corti d’appello in ciascuna Regione. (La Corte d’appello di Campobasso serve una popolazione di 316.548 abitanti. A seguito della riforma sarebbero previsti 3 tribunali. La Corte d’appello di Palermo serve una popolazione di 2 milioni e 50.694 abitanti con 5 tribunali, [nel caso in cui venisse soppresso quello di Sciacca]). I