TRAUMA DA STRESS, CONDANNATA EQUITALIA

Equitalia e Comune condannati a risarcire il danno biologico: rilevato il trauma da stress conseguente all’ipoteca non legittima iscritta pregiudizialmente relativa a tributi locali. Utilizzati i criteri per la liquidazione del danno biologico. È una decisione esemplare che certamente farà discutere ma che rende giustizia nei confronti di quei cittadini-contribuenti vessati da Equitalia e dai Comuni per il recupero (non sempre legittimo) di tributi e che subiscono danni alla salute a causa del grave stress che ne deriva. Infatti con sentenza 3013/13 il Giudice di Pace di Lecce, dott. Cosimo Rochira, ha riconosciuto sussistente quale “danno-conseguenza” la lesione psicofisica a titolo di inabilità temporanea subita da una contribuente a seguito dell’iscrizione ipotecaria illegittima da parte di Equitalia per tributi richiesti dal Comune di Lecce. Nel caso di specie il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da un’imprenditrice. Dalla documentazione depositata agli atti del procedimento, risulta effettivamente provato che l’attrice ha subìto l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà illegittimamente. Per la conseguente notifica del provvedimento sui propri beni, la donna ha subito una vera e propria reazione traumatica da stress in rapporto diretto con l”atto stressogeno”, idoneo a causare un danno non patrimoniale così come riconosciuto dalla Cassazione con la sentenza n. 21428/07. Peraltro, la Ctu disposta dal Giudice, ha accertato il danno biologico patito, è stato ritenuto applicabile, quindi, il danno biologico di lieve entità per le c.d. “micro permanenti” stabilito dal “Codice delle Assicurazioni”. Il Giudice di Pace ha condannato gli enti in solido al pagamento di ben 2.059,50 euro per invalidità temporanea assoluta nonché alle spese mediche documentate, anche se non è stato riconosciuto alcun postumo permanente. Non riconosciuto, nella fattispecie, il danno morale perché non risultano documentate particolari sofferenze fisiche e psichiche, mentre le residue possono ritenersi assorbite nelle “micro permanenti” liquidate. Gli enti sono stati condannati anche alle spese processuali e alle spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio (Ctu). Agenti della Riscossione e Comuni sono avvertiti.

Silvio D’Auria

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