TERRENI ESPROPRIATI E NON UTILIZZATI PER PUBBLICA UTILITA’ DEVONO ESSERE RESTITUITI

I terreni espropriati e non utilizzati per pubblica utilità vanno restituiti ai proprietari. Lo ha deciso una sentenza del Tar Sicilia relativa all’espropriazione delle aree destinate agli alloggi popolari nel Comune di Canicattì. La vicenda giudiziaria è ricostruita dall’avvocato Girolamo Rubino che, insieme al collega Leonardo Cucchiara, ha assistito alcuni proprietari che hanno fatto ricorso.

Tutto ha inizio nel 1984, quando il Comune di Canicattì dispose l’espropriazione delle aree per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare. Nel 2008 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio nei pressi del convento di Padre Gioacchino La Lomia, per effetto della quale era prevista l’espropriazione di ulteriori aree.

“Decorsi decenni dalla emanazione del provvedimento di espropriazione – scrive Rubino in una nota –  risultavano inutilizzate alcune aree, non fisicamente occupate dalle costruzioni realizzate. Pertanto i proprietari hanno richiesto al Comune di Canicattì la restituzione delle aree. Ma il Comune ha opposto un diniego a tale richiesta, ritenendo che tali aree potranno in futuro essere utilizzate per l’attuazione di successivi programmi di completamento”.

Dunque, la la decisione dei proprietari di proporre un ricorso davanti al Tar Sicilia per l’annullamento del provvedimento di diniego. “Al fine di accertare alcune circostanze di fatto – prosegue Rubino – il Tar disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento. Dalla relazione istruttoria depositata è risultato che il terreno controverso non è stato interessato da alcuna delle opere connesse all’intervento edilizio che ne ha determinato l’espropriazione”.

“Il Collegio – aggiunge il legale – ha fatto proprie le valutazioni operate dall’Ufficio del Genio Civile, secondo cui vi è un esubero di 2 mila metri quadrati di terreno espropriato, non utilizzato; ed ha pertanto condiviso la censura, secondo cui il bene espropriato non può essere mai concretamente utilizzato per un fine diverso da quello per il quale fu espropriato”.

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Il Tar, dunque, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego impugnato, e condannando il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, oltre al rimborso  del contributo unificato ed oneri accessori. I proprietari espropriati hanno, dunque, diritto alla retrocessione parziale dei loro terreni, mentre il Comune di Canicattì pagherà le spese giudiziali.

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