TERME, QUEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 2 CHE SEMBRA UN PAPOCCHIO

Oggi la pubblicazione della mini finanziaria che contiene l’articolo 2 che riguarda le Terme. Il comma 5 è frutto della solita fretta. Per niente chiaro e con tante trappole

Oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia sarà pubblicata la recente mini finanziaria approvata che prevede, tra l’altro, le norme in favore delle Terme di Sciacca e di Acireale. Prima di passare alla considerazione sul comma 5, quello ritenuto più importante e che fa intravedere la concessione al Comune di Sciacca ( e di Acireale), facciamo una premessa. La norma che riguarda le due realtà è composta da un articolo, il numero 2, e 5 commi.

La Regione ha voluto provare a correggere l’errore compiuto negli anni 2004-2006, ossia quel programmato fallimento del processo di privatizzazione, che ha ridotto le Terme a quel monumento di abbandono che sono diventate.

Una premessa: ma siamo sicuri che non c’era un altro modo, magari più veloce e dinamico, che avrebbe potuto consentire già da anni l’ingresso di imprenditori privati nella gestione? Noi siamo sicuri di sì e lo abbiamo anche detto più volte. Per esempio si sarebbe potuta espletare una gara ad evidenza pubblica tra soggetti professionalizzati nel settore termale ed alberghiero, per la cessione dell’intero pacchetto azionario, con debiti e crediti (ammesso che ci fossero) e compreso l’usufrutto pluriennale, con modalità che avrebbero potuto consentire non solo l’accollo dei debiti con un piano di ammortamento pluriennale ma anche l’esenzione dal pagamento del canone per i primi dieci anni per consentire al gestore gli investimenti necessari (compreso l’allaccio fognario) per rendere competitive le Terme, investimenti da fare mediante aumenti di capitale. E questa soluzione avrebbe consentito anche la prosecuzione di buona parte dei contratti di lavoro con la stessa società ma con una nuova governance. Insomma una cessione della società stessa ad altri soggetti. Ma era così difficile trovare la soluzione? Assolutamente no, ma era invece necessario gestire (in continua perdita) la Spa, perché gestire significava assunzioni, rapporti con fornitori, e quant’altro poteva tornare utile in tempi elettorali. Ma si sa le teste di legno quando sbattono tra loro fan chiasso!

PERPLESSITA’ SULL’ARTICOLO 2, COMMA 5. Torniamo all’art. 2. C’è un passaggio che non ci convince: il comma 5, infatti, prevede che la Regione “può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica” .

Vediamo di capire che significa. Intanto l’uso del verbo potere (“può”) anziché una previsione espressa della concessione significa due cose: la riserva di una discrezionalità della Regione da esercitarsi non si capisce in che senso (probabilmente a secondo chi sia il Sindaco o di quale maggioranza politica esista nel Comune), ed una corrispondente discrezionalità nel Comune che può chiedere o meno alla Regione la concessione; ed anche questa discrezionalità in base a che? A trattative da condurre in maniera più o meno riservata prima della gara pubblica?

Tutte queste discrezionalità, in prossimità di elezioni comunali e regionali ci lasciano molto perplessi. Le operazioni complesse , come si usa, vanno affidate a società di advisor di caratura nazionale o internazionale, con provata esperienza nel settore. Non mi pare che, come recita il comma 5, si sia percorsa tale via. 

C’E’ POI UN SECONDO PROBLEMA. (Ma il più grande sarà il terzo che vedremo tra poco) Ci preoccupa la possibilità della concessione “ di tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale” (comma 5).

E’ la legittimazione di quello “spezzatino” che abbiamo sostenuto fin dal primo momento essere il maggior danno che potrebbe derivare alle Terme. Le Terme sono state realizzate nell’arco di quasi cinquanta anni, e, come ogni grande stazione termale, sono state caratterizzate da un’offerta – fino a quando c’era – al tempo stesso integrata a diversificata ma sempre riconducibile all’uso delle sue acque. Salute e bellezza, terapie e tempo libero, cure e attività ludiche, tutto quello che insomma ha sempre caratterizzato un grande centro termale, come Abano, Montecatini, Salsomaggiore, ecc. e che ha funzionato da moltiplicatore economico.

Se diamo le piscine a Tizio, l’albergo a Caio, le stufe a Sempronio, il parco non so a chi, ciascuno gestirà soltanto in funzione del tornaconto economico della propria parziale gestione e Sciacca avrà perso quella caratteristica unitaria che ne ha fatto per decenni il suo punto di forza. Ma anche potrebbe essere politicamente più utile trattare con più soggetti che con uno solo!

QUEL MALDESTRO TERMINE “COLTIVAZIONE” . Infine, “dulcis in fundo”, ci siamo informati sul significato del termine “coltivazione”, dato che l’art. 2 fa un riferimento espresso alla possibilità di “concedere in concessione la coltivazione del giacimento …. al comune nel cui territorio ricade il complesso termale”.

“coltivazione” , nel linguaggio giuridico riferito a miniere (o bacini idrotermominerali, cioè minerali liquidi) significa, nel caso delle terme, attivare e gestire i metodi che servono ad estrarre, trasportare ed utilizzare l’acqua termale. L’espressione è fortemente infelice e poco corretta : chi coltiva è il soggetto concessionario, che può ottenere la concessione (e cioè il diritto di sfruttamento economico del bacino) dalla Regione (titolare del bene demaniale sotterraneo) soltanto se dell’acqua termale ne fa un uso imprenditoriale nel pubblico interesse. L a confusione invece è grande : il Comune è il concessionario che deve coltivare il bacino ma poi deve celebrare la gara pubblica per dare la gestione a terzi, ma come? Certamente non attraverso una sub concessione, visto che la legge fissa in modo chiaro l’obbligo di coltivazione (e quindi la titolarità della concessione).

Ma non era molto, ma molto, più semplice (anche in questo caso) che la Regione, riacquisiti i beni attraverso la previsione dell’art. 2, avesse fatto direttamente la gara per individuare il privato concessionario del suo bene sotterraneo per la coltivazione? Anche in considerazione del fatto che la vigilanza sulla concessione (e sulla coltivazione) compete ad organi tecnici regionali.

Anche qui la cosa ci appare strana. Purtroppo abbiamo avuto sempre ragione. Anche quando si esultò per l’approvazione del ruolo regionale speciale per i lavoratori termali. Sembrava cosa fatta, si esultò. Ma poi il tempo scorreva e nulla accadeva. Si scoprì, poi, che quella legge era stata partorita infelicemente e conteneva errori. Ci fu bisogno di farne un’altra.

Non vorremmo che nella foga di prossime elezioni, amministrative e regionali, la fretta abbia giocato un brutto scherzo. Né vogliamo pensare che il Comune, che è stato attivamente impegnato attraverso interlocuzioni con la Regione, abbia inavvertitamente avallato il contenuto del comma 5. Vorremmo sbagliarci, ci auguriamo di sbagliare la nostra riflessione. Se così non fosse, saremmo di fronte all’ennesimo papocchio normativo della Regione. E come al solito, venuto fuori dopo la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Non vorremmo, e ci auguriamo di sbagliare, che non vengano fuori, come è sempre successo, cavilli nel momento della concretezza. Cavilli che sono sorti sempre da ben pagati dirigenti della Regione,i quali, di fronte all’assunzione di responsabiità, aprono il ventaglio dei cavilli, delle difficoltà.Un ventaglio che non ha mai fine. 

 

ECCO LA NORMA CHE SARA’ PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONALE SICILIA OGGI

Art. 2. Complessi termali di Sciacca e di Acireale

 1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l’attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all’acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società “Terme di Acireale S.p.A.” e “Terme di Sciacca S.p.A.”, entrambe in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.

 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:

ANNO INTERESSI                      CAPITALE

2017 euro 655.119,92 euro 640.677,96

2018 euro 542.974,50 euro 640.677,96

4. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:

                                                          Anno 2017 Anno 2018

Missione 50, Programma 2, capitolo 900002 +641 +641

Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 -641 -641

5. L’Assessorato regionale dell’economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

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