Terme, oggi il voto al Disegno di legge di riforma. Ecco cosa provede
SCIACCA. All’Assemblea regionale siciliana approda, per il voto, il Disegno di legge che riforma il settore delle Terme. Inutile sottolineare come il Disegno di legge interessi in modo pregnante le terme di Sciacca e di Acireale.
Il Disegno di legge, norme in materia di acque termali, è stato partorito dalla IV Commissione legislativa dell’Ars, composta dai deputati Savarino Giuseppa presidente, Caronia Maria Anna vicepresidente, Palmeri Valentina vicepresidente, Lo Curto Eleonora segretario e relatore, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Tamajo Edmondo, Ternullo Daniela, Trizzino Giampiero, Zito Stefano.
E’ stata svolta una lunga fase istruttoria durante la quale sono state realizzate audizioni con esperti, dirigenti della pubblica amministrazioni, rappresentanti degli enti locali e delle principali associazioni di categoria, la IV Commissione ha abbinato i disegni di legge che disciplinavano la materia de qua ed ha stabilito di realizzare un testo coordinato, più volte aggiornato e modificato.
“Il disegno di legge è stato quindi esitato per la II Commissione tuttavia stante la vigenza dell’esercizio provvisorio di bilancio, e le decisioni della Presidenza dell’Assemblea in merito, la IV Commissione ha deciso di ritirare la richiesta di parere e di deliberare il testo per l’Assemblea con l’esclusione delle norme che avevano oneri per il bilancio della Regione ovvero ‘effetti finanziari”, è specificato in premessa.
Il Disegno di legge si compone di 16 articoli. Vediamo la sostanza. A proposito di bando di affidamento, l’articolo tre ha stabilito alcuni paletti.
L’articolo uno elenca gli obiettivi della presente proposta legislativa ed inquadra il regime giuridico della risorsa idrotermale e delle fonti delle acque termali. L’articolo due introduce alcune definizioni necessarie al fine di chiarire le norme del testo normativo. L’articolo tre disciplina alcuni elementi del bando ad evidenza pubblica per l’utilizzo della risorsa idrotermale e le relative tipologie di utilizzo. L’articolo quattro disciplina taluni aspetti della tutela ambientale delle risorse minerarie e termali, anche con riferimento all’emanazione di atti amministrativi volti alla sospensione ed alla revoca dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione.
L’articolo cinque specifica taluni requisiti per l’utilizzo delle acque idrotermali. L’articolo sei disciplina le condizioni di utilizzo delle piscine termali- L’articolo sette subordina l’esercizio di alcune attività nel settore termale al rilascio di apposita autorizzazione. L’articolo otto elenca alcune attività e prestazioni che si possono esercitare negli stabilimenti termali, come quelle di carattere sanitario, commerciale ed estetico. L’articolo nove disciplina la pianificazione delle aree e delle attività idrotermali, anche con riferimento alla programmazione sanitaria della Regione.
L’articolo dieci disciplina il procedimento di approvazione ed il contenuto del Piano regionale delle acque minerali e termali. L’articolo undici disciplina l’utilizzo della risorsa a fini terapeutico-sanitari, anche attraverso la previsione di accordi per favorire la mobilità dei pazienti. L’articolo dodici istituisce i distretti turistici tematici del benessere termale ed il relativo logo di appartenenza. L’articolo tredici prevede la promozione della formazione e della ricerca scientifica sulle risorse idrotermominerali, anche con il coinvolgimento di enti statali e regionali, nonché dell’individuazione delle relative figure professionali.
L’articolo quattordici introduce rilevanti modifiche alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, con particolare riferimento agli elementi della concessione di coltivazione, agli obblighi del concessionario ed alla vigilanza sulla stessa.
L’articolo quindici regolamenta le disposizioni transitorie relative alla vigenza di concessioni e permessi per l’utilizzo delle acque termali, si stabilisce che alla fine del 2023 le stesse non saranno più valide e che si procederà alle assegnazioni tramite procedure ad evidenza pubblica. L’articolo sedici prevede l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Per chi vuole approfondire il contenuto, ecco il testo del Disegno di legge: TERME DISEGNO LEGGE RIFORMA