TARES, LE PROPOSTE DI “POPOLARI PER SCIACCA”

“Nell’interesse dei cittadini di Sciacca- spiega Scaduto- abbiamo formulano le seguenti osservazioni e proposte correttive”

In vista del dibattito consiliare e consequenziale approvazione del regolamento della nuova tassa TARES, il movimento politico “Popolari per Sciacca”, guidata da Stefano Scaduto, ha proposto delle modifiche. Un’iniziativa “tenuto conto che l’amministrazione con avviso pubblico ha chiesto osservazioni partecipative sul predisposto regolamento visionabile sul sito istituzionale”.

“Nell’interesse dei cittadini di Sciacca- spiega Scaduto- abbiamo formulano le seguenti osservazioni e proposte correttive”.

I OSSERVAZIONE E PROPOSTA CORRETTIVA

Nell’interesse dei cittadini di Sciacca, abbiamo proposto di adeguare il regolamento alla legge, con riguardo alla base imponibile del nuovo tributo. Per il regolamento comunale ( art. 9) la base imponibile della nuova imposta è l’intera superficie calpestabile determinata, calcolando tutta la superficie dell’unità immobiliare, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. In base alla legge istitutiva del tributo, invece, la base imponibile è per le unita’ immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, e’ pari all’80 per cento della superficie catastale . Per le altre unita’ immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e’ costituita da quella calpestabile”. Per quanto sopra, quindi, tenuto conto del fatto che il livello della pressione fiscale a livello locale è divenuto insostenibile per molti contribuenti, e specialmente per le famiglie, si è proposto che la base imponibile del nuovo tributo sia prevista nel regolamento del Comune di Sciacca in piena conformità alla legge istitutiva del tributo, che è più vantaggiosa per i cittadini. Questa semplice modifica, peraltro obbligata dalla necessità di adeguare il regolamento alla legge istitutiva del tributo, comporterà un risparmio ai contribuenti del Comune di Sciacca del 20% rispetto al totale reale delle superfici da sottoporre alla tassazione della nuova TARES.

II OSSERVAZIONE E PROPOSTA DI MODIFICA L’art. 20 del regolamento comunale rubricato “ Tributo provinciale”, prevede che vi sia una quota aggiuntiva di imposizione, deliberata dalla Provincia, che dovrebbe integrare il Tributo, ovviamente aumentandolo. Ma al riguardo, come noto, la Regione Siciliana ha soppresso le province regionali. Per noi, dunque, comune siciliano, il regolamento comunale, in piena conformità al nostro ordinamento regionale a Statuto speciale, non può e non deve ragionevolmente contenere la previsione che della TARES faccia parte una quota aggiuntiva deliberata da un ente che non esiste più. Pertanto, per adeguarsi quindi al nuovo ordinamento regionale senza province, e per evitare anche il minimo rischio che l’art. 20 possa in seguito essere utilizzato in danno dei cittadini di Sciacca per finanziare un libero consorzio di comuni, cui il nostro Comune partecipasse, si è proposta la soppressione di tale articolo dal regolamento predisposto dall’amministrazione comunale.

III OSSERVAZIONE E TERZA PROPOSTA Premesso che la legge istitutiva della TARES ha stabilito che il regolamento comunale può prevedere una serie di riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, fra le quali la legge indica al primo posto la possibilità di riduzioni per a) abitazioni con unico occupante; si è evidenziato che l’art. 21 del regolamento predisposto dall’amministrazione comunale nel prevedere ipotesi di riduzioni tariffarie non ha previsto l’ipotesi di riduzione tariffaria per la categoria individuata dalla legge al primo posto, con la lettera a) e cioè alle abitazioni con unico occupante. Si è quindi proposta l’integrazione dell’art. 14 del regolamento con la previsione di una riduzione tariffaria per le abitazioni con unico occupante, perchè, non dimenticando che il tributo in questione dovrebbe essere commmisurato alla quantità dei rifiuti prodotti nell’ambito di una determinata superficie, non vi possono essere dubbi sul fatto che laddove le unità immobiliari abbiano un solo occupante, deve presumersi una limitata capacità di produzione di rifiuti. Si è proposta pertanto la modifica integrativa dell’art. 21 del regolamento, con l’aggiunta fra le categorie di riduzione tariffaria delle abitazioni con un solo occupante, e ciò in misura di almeno il 20%.

IV OSSERVAZIONE E IV PROPOSTA L’art. 24 del regolamento prevede la possibilità di esenzione dalla TARES per soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: =485; ISEE non superiore a zero, cumulati i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare; =485; occupano un’abitazione in locazione non superiore a 80 mq. =485; Con un nucleo familiare di tre o più componenti. Su questa norma si è osservato che esigere ai fini dell’esenzione un ISEE non superiore a zero, e cioè pari a zero, significa di fatto escludere dall’esenzione una fascia di persone con redditi non pari a zero, ma comunque molto bassi. Pertanto, si è proposta la modifica dell’art. 24 del regolamento predisposto dall’amministrazione comunale prevedendo l’esenzione per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: ISEE non superiore a 6.000,00 euro in caso di nucleo familiare con due persone con un aumento dell’esenzione di 1000,00 in più per ogni ulteriore componente familiare, e non superiore ad euro 3000,00 in caso di persona che vive da sola. Inoltre, considerato che il regolamento predisposto dall’amministrazione prevede che per beneficiare dell’ esenzione, basta presentare un atto sostitutivo di notorietà, quindi di fatto un’autodichiarazione, e che l’ufficio comunale preposto potrà eventualmente effettuare verifiche d’ufficio sulla veridicità o meno della condizione reddituale dichiarata, in sostituzione dell’autocertificazione si è proposto un metodo molto più semplice, sicuro e trasparente. Chi si trova nelle condizioni di reddito che danno diritto all’esenzione alleghi alla domanda di esenzione dalla TARES proprio il modello ISEE da cui emerge l’indicatore di reddito reale; in tal modo il Comune avrà accordato l’esenzione a coloro che ne hanno diritto con certezza, senza alcun dubbio di aver ricevuto false dichiarazioni, e senza la necessità di operare controlli successivi, coniugando così certezza delle condizioni per l’esenzione, trasparenza ed efficienza.

CONSIDERAZIONI FINALI Si è chiesto per le ragioni esposte che il regolamento predisposto dall’amministrazione comunale per l’applicazione del nuovo Tributo sia modificato dall’amministrazione stessa, prima di essere sottoposto al Consiglio comunale, al quale comunque le presenti osservazioni e proposte saranno pure inviate, atteso che il regolamento sarà infine deliberato dal Consiglio comunale stesso. Si è osservato in conclusione che la legge istitutiva del nuovo Tributo prevede che sia il Consiglio comunale a deliberare le tariffe, e non altro organo. Si chiede dunque sin d’ora che sia il Consiglio comunale a deliberare le Tariffe del nuovo Tributo e le stabilisca ad un livello di sostenibilità per i nostri concittadini dato il difficile momento di crisi economica a tutti noto. Il Presidente dei Popolari per Sciacca Stefano

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