TAR: “NELLA VALLE DEI TEMPLI NESSUNA MULTA A CHI HA COSTRUITO ABUSIVAMENTE PRIMA DEL 1985”

AGRIGENTO - SPECULAZIONE ED ABUSIVISMO EDILIZIO NELLA VALLE DEI TEMPLI FOTO DI © TONY GENTILE/SINTESI AGRIGENT - VALLEY OF THE TEMPLES - UNFAIRNESS BUILDINGS *** Local Caption ***

«Non è dovuta sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati abusivamente in data anteriore al 1985, anche se ricadente nel perimetro della zona B della Valle dei Templi».

Lo ha stabilito il Tar Palermo che, accogliendo il ricorso degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha annullato la sanzione paesaggistica per i proprietari di un appartamento di San Leone, ad Agrigento, immobile ricadente all’interno dalla zona B, zona non inedificabile.

I coniugi, nel 1988, avevano acquistato l’appartamento e avevano presentato domanda di condono edilizio. La Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento aveva espresso parere favorevole per il rilascio della sanatoria – che effettivamente è stata poi rilasciata dal Comune di Agrigento – subordinandolo al pagamento della sanzione paesaggistica. Lo scorso gennaio, l’assessorato regionale ai Beni culturali ha elevato una sanzione paesaggistica di oltre 8.500 euro. I legali hanno sostenuto che l’appartamento era stato realizzato prima del 1985 ossia prima che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Tar Palermo, ha accolto il ricorso della coppia ed ha affermato, ancora una volta, che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento, fino all’entrata in vigore della legge 431 del 1985, cosiddetta legge Galasso (che ha esteso per legge la tutela paesaggistica a tutti i vincoli archeologici), non era sottoposta alcun vincolo paesaggistico.