STAGIONE BALNEARE: DVIETI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Nell’ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall’ufficio circondariale marittimo di Sciacca, sono previsti i siti dove è vietata la balneazione.
La balneazione è vietata:
1.1 Nelle acque del porto di Sciacca e del porto di Porto Palo di Menfi;
1.2 Nelle acque degli approdi minori del Circondario Marittimo di Sciacca;
1.3 Nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali del Circondario Marittimo.
1.4 A meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e militari alla fonda nelle rade;
1.5 All’interno dei corridoi di lancio;
1.6 Nelle zone di mare indicate dalle proprie Ordinanze, ed in particolare quelle zone interdette per pericolo crollo o caduta costoni rocciosi – Località San Marco (con esclusione della località denominata “Renella”), Località Foggia (limitatamente allo specchio acqueo antistante la via Ruggiero di Lauria n° 13 e l’ultimo frangiflutti verso ovest), Timpi Russi, Rocca Regina, Lumia e Sovareto;
1.7 Negli specchi acquei interdetti alla balneazione dalle Ordinanze dei Comuni rivieraschi citate in premessa;
1.8 Nelle foci dei fiumi e nei canali navigabili.
Ci sono poi delle prescrizioni di sicurezza aggiuntive. Nell’ambito del Circondario Marittimo di Sciacca, durante la stagione balneare, è vietato:
1. Occupare, in particolare con mezzi nautici, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia che è destinata elusivamente al libero transito degli utenti, con divieto di permanenza, nonché dei mezzi impiegati in interventi di soccorso;
2. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché, in genere, ai servizi di polizia;
3. Spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
4. Introdurre ed usare bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni, nonché effettuare accensione di fuochi;
5. Il decollo e l’atterraggio degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio per il volo da diporto o sportivo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi –, ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso.
Inoltre, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini che fruiscono delle spiagge, sono vietati, come disposto dalla citata Ordinanza di questo Comando, la sosta e/o il transito nel tratto di arenile sottostante il costone roccioso della località balneare denominata “Timpi Russi” del Comune di Sciacca, interessata da fenomeni franosi e pericolo di caduta massi.