SOSTITUZIONI CONTATORI, CONDANNATA GIRGENTI ACQUE

La società che gestisce il servizio idrico non può sostituire il contatore dell’utente a sua insaputa e poi inviargli la bolletta. Il giudice Luciana Razete, presidente della sezione civile del tribunale di Agrigento, ha rigettato l’appello di Girgenti Acque che si era opposta alla sentenza emessa il 21 marzo del 2014 dal giudice di pace di Agrigento, Marilia Montalbano.

La vicenda riguarda un utente ventenne a cui era stata recapitata una bolletta sospetta di quasi 900 euro,somma del tutto fuori dalla norma e dai suoi abituali canoni di utilizzo. L’utente si è rivolto all’avvocato Daniele Cutaia che ha citato in giudizio Girgenti Acque chiedendo l’annullamento della fattura.

Per il Giudice del Tribunale di Agrigento, il gestore non può sostituire il contatore ed effettuare la lettura se non in contraddittorio con l’utente che deve essere messo in condizioni di verificare. La vicenda giudiziaria scaturisce proprio dalla sostituzione “per esigenze di ammodernamento dell’impianto” del contatore adibito alla lettura dei consumi idrici.

La sostituzione, nonostante il giovane avesse indicato il suo numero di cellulare per eventuali recapiti, sarebbe avvenuta senza neppure avvisare il titolare dell’utenza. Girgenti Acque si è sempre difesa sostenendo che non era tenuta ad avvisare l’utente della sostituzione del contatore in quanto “il regolamento dell’Ato idrico non lo prevedeva come obbligatorio”. Il giudice di pace e, adesso, il tribunale civile hanno invece accolto le tesi dell’avvocato Cutaia secondo cui “la buona fede di ogni rapporto contrattuale non può prevedere una condotta di questo tipo”.

L’avvocato Cutaia ha sottolineato che “la mala fede contrattuale del gestore che, sebbene abbia facoltà di sostituire il contatore per ragioni di ammodernamento dell’impianto, non può calpestare i diritti dell’utente”. Il legale ha sottolineato inoltre che “non avrebbe senso collocare, con tanto di sigilli, il contatore, se poi Girgenti Acque lo rimuove senza fare verificare il consumo. Come si può pretendere il pagamento di un consumo che nessuno (nemmeno il giudice) può più controllare?”.

Il giudice ha precisato anche che “la necessità che l’utente sia presente al momento della sostituzione del contatore è funzionale alla verifica della correttezza delle operazioni e alla giustezza dei consumi accertati atteso che l’apparecchio successivamente al distacco può subire manipolazioni o danneggiamenti durante il trasporto».

Il giudice Razeta, peraltro, stigmatizza il comportamento di Girgenti Acque che «non ha provveduto a verificare l’anomalo consumo fatturato limitandosi a inviare un atto di messa in mora senza alcuna verifica sul corretto funzionamento».


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