Scioglimento del Consiglio comunale, nuovo parere dell’Ufficio legale della Regione trasmesso al CGA
SICILIA. Lo scorso 5 luglio l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, con la nota n. 16125, ha trasmesso al Consiglio di Giustizia Amministrativa il proprio parere interlocutorio n. 40/2021, sulla vicenda del ricorso straordinario al Presidente della Regione dei consiglieri comunali di Siracusa per annullare il decreto che ha disposto lo scioglimento del Consiglio nel 2019, dopo la mancata approvazione del rendiconto di gestione.
Il CGA aveva richiesto all’Ufficio legale della Regione di acquisire gli atti parlamentari che hanno condotto alla approvazione della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, cioè della legge che ha recentemente modificato l’articolo 109 bis dell’ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia. Questa legge ha fissato il principio che lo scioglimento del Consiglio Comunale avviene, e senza bisogno di alcuna contestazione, solo per la mancata approvazione del bilancio di previsione, e non anche per il consuntivo o rendiconto.
Ricorderete che la vicenda, assolutamente uguale per i Comuni di Siracusa e di Sciacca, era invece relativa alla mancata approvazione del rendiconto, sulla scorta della previsione della legge nazionale che invece lo prevedeva; tale mancata approvazione del consuntivo aveva condotto allo scioglimento dei due Consigli Comunali siciliani anche se per lo Statuto siciliano di autonomia la Regione ha in materia di Enti locali legislazione esclusiva.
Ricorderete infine che il TAR di Catania, competente per Siracusa, si era espresso nel senso che la sanzione dello scioglimento non poteva essere comminata perché la norma statale, in forza della esclusività della potestà legislativa della Regione Sicilia, non avrebbe potuto trovare applicazione (sentenza n. 669 del 2020), mentre il TAR di Palermo, competente per Sciacca, ha stabilito che la norma statale che prevede lo scioglimento per la mancata approvazione del rendiconto rientrerebbe nella potestà esclusiva dello Stato, trattandosi di regole finanziarie e contabili, e che in ogni caso si applicherebbe in Sicilia in forza di un rinvio che, a detta del Giudice Amministrativo palermitano, sarebbe previsto dalla legge regionale n. 26 del 1993, all’art. 58.
L’Ufficio legislativo e legale della Regione, dopo un esame delle due sentenze, si esprime per la vicenda siracusana nel senso che a prescindere dalla nuova legge che non può che disporre per il futuro e non può essere comunque applicata né alla vicenda di Siracusa né a quella di Sciacca che sono precedenti alla sua pubblicazione che è del marzo scorso, ma che certamente è indicativa della volontà del Parlamento Regionale appunto per il futuro, affermando letteralmente che «lo scioglimento del Consiglio Comunale di Siracusa per la mancata approvazione del rendiconto di gestione, in assenza di una norma regionale ad hoc, appare illegittimo ed il ricorso fondato ed accoglibile».
Ma pur avendo capito che le probabilmente le dinamiche tra i due TAR sono diverse, la pronuncia del CGA quale giudice di appello sulla vicenda di Siracusa, non potrà non rappresentare un punto fermo anche per il Consiglio Comunale di Sciacca, per cui probabilmente da qui ad ottobre (data della sentenza del CGA su Sciacca) saremo certamente spettatori di un attivismo dell’Amministrazione Comunale che cercherà di muoversi in più direzioni allo scopo di aumentare il consenso nei propri confronti.
Ma da ottobre a maggio ci sono sette mesi e se torna il Consiglio Comunale…
Filippo Cardinale