Scioglimento Consiglio comunale: quella strana sensazione di incomprensibili dinamiche che governano le questioni di Sciacca a livello regionale
SCIACCA. Di Filippo Cardinale
Abbiamo voluto approfondire, e non essendo giuristi ci siamo sforzati di capire bene le motivazioni che stanno a base dell’ordinanza del CGA, giudice di appello del TAR, che ha comunque rigettato la richiesta di sospensiva, ed abbiamo maturato qualche riflessione che vogliamo condividere con i nostri lettori evitando al massimo i tecnicismi che renderebbero di difficile comprensione la vicenda.
La decisione premette che le questioni del giudizio “necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito” e che è necessario che quest’ultimo debba essere definito “sollecitamente”, per cui respinge l’istanza di sospensiva e rinvia alla trattazione, appunto di merito, al 13 ottobre 2021.
Il giudizio cautelare, cioè quello sulle istanze di sospensiva del provvedimento impugnato, si definisce molto succintamente e non c’è quindi bisogno di una approfondita motivazione, ma di certo c’è che il CGA non ha rilevato l’esistenza di un apparente “buon diritto”, ossia della presunzione dell’esistenza di sufficienti presupposti per accogliere la richiesta di sospensiva, e quindi l’ha respinta confermando la pronuncia cautelare del TAR di Palermo.
Allora è necessario, per capire meglio quello che sta alla base dell’ordinanza, andare a leggere quanto i ricorrenti (Consiglieri comunali) ed i resistenti (Regione e Comune) hanno scritto nei loro atti.
Intanto ci piacerebbe sapere anzitutto se l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione abbia inviato, come ha fatto con la dovuta attenzione cinque mesi fa, ossia il 3 dicembre 2020 con la nota protocollo n. 22773 sull’identica vicenda dello scioglimento del Comune di Siracusa, al Consiglio di Giustizia Amministrativa il proprio autorevole parere, e se questo – ove trasmesso – sia difforme nei contenuti; infatti per quel parere i motivi di merito per i quali il ricorso dei consiglieri comunali di Siracusa era fondato e doveva essere accolto erano molti (la legge nazionale che prevede lo scioglimento non menziona il rendiconto, la legislazione esclusiva che prevede uno speciale procedimento sanzionatorio per la mancata approvazione del bilancio di previsione ma non anche per il rendiconto, ecc.).
Se questo parere è stato reso ci piacerebbe leggerlo per capire se è conforme, se non è stato reso qualcuno dovrebbe spiegare il perché. Abbiamo la sensazione, ma è solo una sensazione, che ci siano incomprensibili dinamiche che governano le questioni di Sciacca a livello regionale, che ormai sono anche di difficile conoscenza perché spesso non troppo disvelate.
Il difensore della Regione, che è stata poi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella propria memoria, contesta la decisione del TAR Catania, secondo la “l’equiparazione di cui all’art. art. 58 della L.R. 01/09/1993, n. 26 non è riferibile al rendiconto, in quanto strumento di carattere diverso dalla deliberazione del bilancio di previsione”, sostenendo che ci sarebbe “un evidente difetto logico” nel ritenere diversi bilancio di previsione e rendiconto, diversità che condurrebbe a non ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 190 bis in caso di mancata approvazione del rendiconto stesso.
Ora con tutto il rispetto per l’Avvocatura dello Stato abbiamo provato a consultare qualche esperto che ci ha riferito che in materia di bilanci pubblici una cosa è il bilancio preventivo, che come si dice tecnicamente ha una funzione “autorizzatoria” (cioè autorizza il Comune a spendere le risorse secondo la loro distribuzione nelle vare voci, con la delibera di approvazione della maggioranza del Consiglio comunale), altra cosa è il rendiconto che ha una funzione di controllo (rappresenta i risultati dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale) e che deve consentire al Consiglio comunale, cioè alla sua maggioranza, di verificare che le somme siano state spese così come autorizzate e la relativa delibera.
Quindi convince poco, molto poco, questa affermazione.
Ma andiamo avanti. Oltre che a contestare ulteriori varie affermazioni dei ricorrenti come già fatto davanti al TAR, l’Avvocatura posta un passaggio che probabilmente potrebbe costituire la ragione del rigetto dell’istanza, e che si riporta testualmente: “la sospensione dell’esecutività della sentenza e degli atti annullati è foriera di gravi conseguenze per il Comune, in quanto la sospensione dell’efficacia degli atti adottati in sostituzione, tra cui il rendiconto di gestione, getterebbe nell’indeterminatezza la situazione contabile e gestionale dell’Ente locale e, per l’effetto, l’interesse pubblico alla continuità amministrativa”.
Il CGA quindi negando la sospensione del giudizio del TAR con ogni probabilità ritiene più grave quest’ultima ipotesi di danno rispetto al ripristino dell’Organo elettivo rappresentativo della Città. Ma proprio la legittimazione che deriva ai Consiglieri dal voto popolare viene prima di ogni altra cosa, perché tocca in modo immediato e profondo le libertà dei cittadini e l’assetto dei poteri pubblici e rappresenta un criterio irrinunciabile di democrazia.
Tutto il resto viene certamente dopo.