Ruvolo ricorda ai riberesi cosa non è consentito fare dal 3 al 5 aprile

RIBERA. Ancora un ulteriore memorandum che il sindaco Matteo Ruvolo mette sotto gli occhi dei suoi cittadini evidenziando le misure restrittive vigenti nel territorio comunale nei giorni 3, 4 e 5 aprile. Lo ricorda citando la sue ordinanza n. 26 dello scorso 1 aprile e l’ordinanza n. 19 del 13 marzo scorso 

– Vietati per i residenti nel Comune di Ribera gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
– Vietate le feste di natura privata e i c.d. “schiticchi” presso abitazioni o presso luoghi aperti al pubblico (ad esempio: parchi, aree attrezzate ecc …).
– Lo spostamento e l’accesso nel territorio comunale è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, verso abitazione privata diversa dalla propria, a un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e di residenza di quest’ultimi. La persona o le due persone che si spostano potranno, comunque, portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Ricorda anche le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 23 marzo 2021 e n. 29 del 31/3/2021:

– Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
– L’attività motoria (passeggiate) all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione;
– Nelle giornate festive (4 e 5 aprile) è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
– È consentita (nei giorni 3, 4 e 5 aprile) la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar, pasticcerie ed altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle
ore 18:00.

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni.