RISARCIMENTO TAMOIL, IL TAR RIGETTA RICORSO DELLA SOCIETA’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DI CIRCA 900 MILA EURO

Una lunga storia condotta tra le aule dei tribunali amministrativi. I fratelli Micalizzi hanno già predisposto il ricorso al Cga

Lunghissima partita svolta nei tribunali amministrativi per la questione relativa alla concessione edilizia per la realizzazione di una stazione di servizio in via Verona. Una partita giudiziaria che va avanti da anni e che vede diverse tappe di vittoria a favore dei fratelli Francesco e Giuseppe Micalizzi per ottenere la licenza edilizia, prima rilasciata dal Comune, poi ritirata, e poi confermata in sede di Consiglio di Giustizia Amministrativa.

In campo c’è anche una partita aperta in sede penale per falso ideologico nei confronti di dirigenti comunali.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno avanzato dai fratelli Micalizzi, una cifra che sfiora i 900.000 euro a danno del Comune, il Tar ha rigettato la richiesta dei fratelli Micalizzi. Il Gca ,con sentenza passata in giudicato, in precedenza aveva dato ragione a questi ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca della licenza edilizia (del 2.9.2011 prot. N. 24387) concessa dal Comune e rimarcando il mancato tempestivo rilascio della suddetta licenza. La condotta del Comune avrebbe, in sostanza, causato danni economici e morali ai ricorrenti che non hanno potuto godere del corrispettivo dato dal canone di locazione del terreno alla Tamoil e degli introiti dalla gestione della nuova stazione di servizio.

I fratelli Micalizzi avevano richiesto un risarcimento danni pari a euro 869.753 sostenendo che il Comune avrebbe potuto rilasciare la licenza edilizia nel 2006 e da questa data sarebbero sorti i positivi effetti benefici derivanti con l’avvio dei lavori. Per il Tar, pur riconoscendo il ritardo del Comune nel rilasciare la licenza, “trattasi di eventi dannosi che non si pongono come conseguenza immediata e diretta dell’adozione dei provvedimenti dichiarati illegittimi o, più in generale, al ritardo nel rilascio della concessione edilizia”.

Per il Tar, “l’ottenimento di qualche utile economico a seguito della concessione edilizia era subordinato, infatti, all’effettivo avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, nel rispetto delle condizioni di messa in sicurezza dei luoghi previste nell’atto concessorio”.

Sempre il Tar motiva che “le attività edificatorie concesse con il provvedimento n. 39 del 2011 presuppongono, in particolare, l’assolvimento di taluni oneri in fase costruttiva (quali la realizzazione di muri di contenimento a protezione degli edifici esistenti) che la Tamoil non ha al momento ritenuto di assolvere”.

In sostanza, conclude il Tar, “non sussiste un nesso di casualità apprezzabile giuridicamente tra il ritardo nel rilascio della concessione edilizia alla Tamoil e il danno che i ricorrenti dichiarano di aver sofferto a causa della mancata percezione degli utili che speravano di conseguire dalla società petrolifera con l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto”.

“Ciò non pregiudica- continua il Tar- come ovvio, la possibilità dei ricorrenti di far valere, innanzi al giudice ordinario competente, eventuali pretese nei confronti della Tamoil per la mancata puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli accordi stipulati”. Intanto, i fratelli Miìcalizzi, hanno preannunciato appello alla sentenze del Tar. “Noi- dicono- andremo fino in fondo per far valere i nostri diritti. Rispettiamo le sentenze, ma non ne condividiamo la decisione. E per tale motivo abbiamo già dato il via all’appello. Fermo restando che c’è in corso un processo penale nei confronti di due dirigenti comunali per falso ideologico”.

Si ricorda che in via Verona doveva nascere la stazione di servizio Tamoil in seguito del trasferimento del sito precedentemente attivo fuori porta Palermo. 

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