RICORSO PER QUALIFICA INGEGNERE CAPO: CGA RESPINGE APPELLO DELL’ING. OLIVERI. IL COMUNE SCANSA UN RISARCIMENTO RECORD

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l’appello presentato dall’ingegnere Pippo Oliveri, difeso dall’avvocato Ignazio Cucchiara, contro il Comune di Sciacca e nei confronti dell’ingegnere Giuseppe Di Giovanna. L’appello è stato avanzato per l’annullamento della sentenza del Tar Sicilia dell’11 marzo del 2010. La vicenda si riferisce al concorso per il ruolo di ingegenere capo del Comune di Sciacca.

Il Tar aveva, con sentenza n. 6034 del 2010 , respinto il ricorso presentato dall’ingegnere Oliveri per l’annullamento della determinazione del sindaco n. 12 del 1995 con la quale era stata approvata la graduatoria finale del concorso per soli titoli per la copertura del posto di ingegnere capo.

Pippo Oliveri aveva lamentato “una serie di errori di valutazione della Commissione giudicatrice che avevano fatto conseguire al controinteressato un punteggio superiore a quello al quale avrebbe avuto diritto, impedendo così al ricorrente di risultare vincitore”.

Il Tar aveva ritenuto infondate le censure e aveva inoltrato appello al Cga.

L’ing. Oliveri Accursio – è scritto nella sentenza del Cga-  lamenta, con il primo motivo, che la Commissione giudicatrice abbia attribuito al contromteressato il punteggio derivante dal servizio da lui prestato nella qualità di Capo Ripartizione, benché i posti ditale qualifica previsti nella pianta organica del Comune di Sciacca vadano inquadrati, fino ad una certa data (13 settembre 1983), nella settima qualifica funzionale e poi (dal giorno successivo) nella ottava, quando invece il bando prevedeva la possibilità di riconoscere solo il servizio prestato in qualifica corrispondente o superiore a quella del posto in concorso.

Il TAR ha ritenuto la censura infondata. E ciò perché l’ing. Di Giovanna era stato inquadrato – dal 14 settembre 1983 – nella prima qualifica dirigenziale (come da certificato di servizio in atti). Sicché deve ritenersi legittima l’attribuzione del punteggio contestato, dal momento che il concorso riguarda appunto un posto di dirigente (di qualifica cioè corrispondente a quella rivestita).
La valutazione del Giudice di primo grado va condivisa.
L’assenta irrilevanza di tale qualifica dirigenziale ai fini del concorso in ragione della circostanza che l’inquadramento in discussione – a prescindere dalla sua legittimità, comunque ormai inoppugnabile – sarebbe intervenuto come beneficio ad personam, dunque con attribuzione del trattamento stipendiale ma non anche delle fun-zioni, non può condividersi.

Il bando del concorso in oggetto fa riferimento infatti – nella disposizione in discussione (art. 5 comma i lett. b del d.a. 3 febbraio 1992 (letteralmente: “servizi prestati in qualifica professionale …”) e non – come si vorrebbe dall’appellante – alle mansioni fattualmente esercitate dall’interessato. Esso valorizza dunque (e comprensibilmente, considerata anche la diversa controvertibilità dei due fatti) la posizione formale rivestita e non le mansioni materialmente esercitate.

Senza dire che anche la posizione sostanziale rivestita in concreto sotto quella qualifica (direzione di una delle “ripartizioni” in cui si articolano i dipartimenti del Comune di Sciacca, dunque di una delle “massime unità operative” dell’ente) avrebbe meritato – ove considerata – il punteggio attribuito, giacché assicurava comunque il possesso da parte di chi la rivestiva di una esperienza di servizio di tipo appunto sostanzialmente dirigenziale (come si desume per altro anche dal tenore letterale della delibera di attribuzione della 1^ qualifica dirigenziale, nella quale si precisa appunto che essa viene attribuita al personale di vertice che ha la direzione della massima unità lavorativa).

L’infondatezza ditale primo motivo destituisce di rilevanza – come già valutato dal giudice di primo grado – il secondo, per effetto della prova di resistenza. I punti in discussione con la seconda censura sono 2,9, mentre il punteggio differenziale tra i due candidati è di punti 8,6.
Per tali premesse, l’appello va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrile¬vante ai fini della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del comune di Sciacca, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 21 giugno 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Canotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Antonino Anastasi, Presidente ff.
F.to Alessandro Corbino, Estensore
Depositata in Segreteria
19 ottobre 2012

 

Archivio Notizie Corriere di Sciacca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *