Ribera, Tar “salva” casa abusiva a Seccagrande: non verrà demolita
RIBERA. Nel 1991 il sig. C.A. ha acquistato un immobile sito in Ribera, località Seccagrande, realizzato in epoca antecedente al 1976 e per il quale il precedente proprietario aveva presentato nel 1986 regolare domanda di condono edilizio. A seguito di un ampliamento dell’originario fabbricato eseguito in assenza di concessione edilizia e consistente nella costruzione di due piccoli vani a piano terra, il Comune di Ribera, nel 1992, emetteva un primo ordine di demolizione.
In relazione a tale ampliamento, C.A. presentava un’istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94 che, però, veniva rigettata con provvedimento del 20 luglio 2000 dal Comune di Ribera. Più di recente, il riberese realizzava altri interventi edilizi nell’immobile di località Seccagrande che inducevano la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca ad aprire due fascicoli di indagine in materia di abusivismo edilizio (innanzi al Tribunale di Sciacca il C.A. è difeso dagli avvocati Luigi La Placa e Giovanni Galletta) e lo stesso Comune di Ribera ad emettere una nuova ordinanza, del giugno 2018, con la quale veniva ingiunta la demolizione dell’intero fabbricato.
Avverso tale ordinanza di demolizione C.A. ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Giovanni Galletta e Santo Botta lamentando diverse forme di violazione di legge e di eccesso di potere. In particolare gli avvocati Botta e Galletta hanno lamentato la violazione delle disposizioni in materia di condono edilizio secondo le quali, in pendenza di istruttoria della domanda di sanatoria da parte degli uffici comunali, non è possibile emettere provvedimenti sanzionatori come l’ingiunzione di demolizione.
Il TAR Palermo, con Ordinanza collegiale del 17 febbraio 2021 ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti nei confronti del Comune crispino.
Nell’udienza pubblica del 4 giugno scorso, il Tar, presidente e relatore il dott. Nicola Maisano, condividendo le tesi difensive degli avvocati Giovanni Galletta e Santo Botta circa l’illegittimità dell’ordine di demolizione di opere soggette a domanda di condono, ha accolto nel merito il ricorso ed ha annullato i provvedimenti repressivi impugnati nella parte in cui non chiariscono se le opere abusive realizzate, nel tempo, hanno oramai determinato un’unità immobiliare inscindibile.
Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, non verrà demolito l’intero immobile così come ordinato dal Comune di Ribera.