Ribera, ordinanza del sindaco: no spostamento verso le seconde case nei giorni 3-4-5 aprile. Tutti i divieti

RIBERA. Il sindaco Matteo Ruvolo ha emesso ordinanza (n. 26 di oggi) per “ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette “seconde case” nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021″.

Il sindaco nell’ordinanza da “atto che dal 6 marzo scorso si sono sviluppati nel territorio del Comune di Ribera dei clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell’infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali” hanno suggerito l’adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno”.

Ricorda che Ribera è stata decretata “zona rossa”.

“Considerato al riguardo di dover intervenire, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare e di dover vietare nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 ai residenti gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le “seconde case” salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

Dà atto che “restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui all’Ordinanza n. 24 del 23/03/2021 del Presidente della Regione Siciliana e al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento”;

ORDINA
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sono vietati ai residenti nel Comune di Ribera gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette “seconde case” salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
A tal fine, nelle predette giornate, dovranno essere intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle principali vie di accesso dello stesso.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, tenuto conto del disposto di cui all’art. 1, commi 4 e 5 del decreto – legge 13 marzo 2021 , al fine di contenere il contagio, lo spostamento e l’accesso nel territorio comunale è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, verso abitazione privata diversa dalla propria, a un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e di residenza di quest’ultimi. La persona o le due persone che si spostano potranno, comunque, portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Durante i controlli di polizia, a giustificazione degli spostamenti, deve essere esibita un autodichiarazione indicante i motivi dello spostamento; in mancanza la stessa potrà essere compilata al momento del controllo in quanto in possesso degli operatori di polizia.

In conformità al disposto di cui all’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31/3/2021, dal 3 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021 incluso, per l’attività dei servizi di ristorazione trovano integrale applicazione le misure di cui all’articolo 46 del Dpcm 2 marzo 2021 secondo cui:

“1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice A TECO 56.3 (bar, pasticcerie ed altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; 3. Restano comunque aperti gli esercizi dl somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui all’Ordinanza n. 24 del 23/3/2021 e n. 29 del 31/3/2021 del Presidente della Regione Siciliana e al capo V del DPCM del 2 marzo 2021 e di cui al decreto legge 13 marzo 2021 ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Ordinanza sindacale n. 26 del 01.04.2021