PROPOSTE PER MODIFICARE IL REGOLAMENTO UTENZA SERVIZIO IDRICO. NOVITA’ EMERSE DALLA 1^ COMMISSIONE AFFARI GENERALI

Il lavoro svolto dalla 1^ Commissione consiliare “Affari Generali e Personale” ha prodotto importanti novità che si trasformeranno in proposte di modifiche al regolamento di utenza del servizio idrico integrato e approvato dall’Assemblea dei soci dell’Ato Idrico n. 9 di Agrigento nel novembre 2009.

Nella riunione della 1^ Commissione erano presenti i consiglieri comunali Luciano Augello, Michelangelo Graffeo, David Emmi, Simone Di Paola e Lorenzo Maglienti. Era presente anche la “Federconsumatori” di Sciacca e nella successiva riunione anche l’associazione l’AltraSCiacca.

E’ stato evidenziato dalla Federconsumatori una serie di carenze del regolamento e della Carta dei Servizi. Poi sono state proposte le seguenti modifiche:
1.    Impegnare la società Girgenti Acque s.p.a. in caso di mancata risposta ai reclami proposti dagli utenti entro i termini previsti al punto n. 4.4.3 della Carta dei Servizi al pagamento di un indennizzo; l’importo da corrispondere nei casi sopra richiamati sarà commisurabile ad un indennità pari ad € 3 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 300,00 a favore del soggetto reclamante;
2.    Impegnare la società Girgenti Acque s.p.a. alla sostituzione di tutti vecchi contatori (modello c.d. “a lancetta”) ancora presenti sul territorio di competenza dell’ATO Idrico 9 entro la data del 31–12-2013. Nelle more della predetta sostituzione e nell’assenza di consumi certi, la lettura presunta dovrà sempre essere calcolata a favore dell’utente;
3.    In sede di modifica del piano tariffario attualmente in vigore eliminare la distinzione tra utenti residenti e utenti non residenti, ai fini del calcolo delle fatturazioni, in ragione del fatto che tale distinzione appare oggettivamente inapplicabile;
4.    Impegnare la società Girgenti Acque s.p.a. a provvedere alla lettura semestrale del contatore e alla fatturazione annuale dei consumi;
5.    Impegnare la società Girgenti Acque s.p.a. ad avvisare tempestivamente l’utente in caso di consumo anomalo prima della fatturazione del consumo stesso;
6.    Prevedere, come misura di agevolazione nel pagamento delle fatture, la rateizzazione per importi superiori ad € 500,00 senza obbligo di anticipo. In tal caso l’utente dovrà presentare domanda di rateizzazione e concordare con al società Girgenti Acque s.p.a. il piano di rientro entro la data di scadenza della fattura;
7.    Impegnare la società Girgenti Acque s.p.a. alla verifica gratuita del contatore, laddove richiesto dall’utente entro i termini previsti dalla carta dei servizi;
8.    Nei casi in cui le acque vengano dichiarate inquinate e dunque non potabili, con ordinanza sindacale, prevedere una franchigia rilevata dal consumo annuale medio, limitatamente al periodo in cui permane il fenomeno inquinante.
Per quanto concerne il tema della retroattività del nuovo piano tariffario per l’anno 2012, alla data del 01–01–2012,  la I Commissione, in seguito ad approfondita ricerca giurisprudenziale, acquisisce una sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, la n° 4301 del 09–09–2008, la quale dichiara la illegittimità dell’istituto della retroattività nell’applicazione dei tariffe per i consumi idrici, testualmente disponendo che “la tariffa relativa ai consumi idrici è un atto amministrativo, di regola irretroattivo, che introduce in via autoritaria ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio essenziale per il soggetto”.

La La 1^ Commisssione ha concluso i lavori suggerendo all’Assemblea dei soci dell’ATO Idrico, per il tramite delSindaco di Sciacca, la revoca immediata della delibera del Commissario ad acta n° 2 del 21–06–2012 , nella parte in cui si introduce la retroattività del nuovo piano tariffario al 01–01–2012.

Per quanto riguarda la retroattività dell’applicazione delle tariffe nel corso della riunione della 1^ Commissione si è fatto notare come essa sia illegittima.

Per quanto concerne il tema della retroattività del nuovo piano tariffario per l’anno 2012, alla data del 01–01–2012,  la I Commissione, in seguito ad approfondita ricerca giurisprudenziale, ha acquisito una sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, la n° 4301 del 09–09–2008, la quale dichiara la illegittimità dell’istituto della retroattività nell’applicazione dei tariffe per i consumi idrici, testualmente disponendo che “la tariffa relativa ai consumi idrici è un atto amministrativo, di regola irretroattivo, che introduce in via autoritaria ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio essenziale per il soggetto”.

La 1^ Commissione ha anche ascoltato il presidente dell’Associazione l’AltraSciacca, Pietro Mistretta, il quale ha evidenziato la necessità di rivedere il contratto perché comprensivo di clausole vessatorie. Ritiene opportuno che Girgenti Acque s.p.a., al fine di facilitare la lettura del contatore e al fine di stabilire l’effettivo consumo degli utenti, provveda alla sostituzione dei vecchi contatori le cui spese dovranno essere poste a totale carico del Gestore.
Per quanto riguarda la lettura dei contatori suggerisce la tecnica utilizzata da altri gestori quella c.d. pro die.

Il consigliere Simone Di Paola, con riferimento alla sussistenza o meno di clausole vessatorie nel contratto ha suggerito di chiedere al Sindaco di impugnare il contratto ovvero di chiedere un parere all’Autority competente circa l’effettiva natura vessatoria delle clausole in questione.
In conclusione si inviata il Sindaco, in sede di assemblea dei soci, a chiedere un parere legale sulla presunta natura vessatoria delle clausole relative al contratto stipulato tra la società Girgenti Acque s.p.a. e gli utenti e contestualmente sottoporre la questione all’Autority competente.

 

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