PIANO REGOLATORE GENERALE, ECCO LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL CONSIGLIERE COMUNALE ENZO SABELLA

Pubblichiamo integralmente, considerato l’interesse pubblico, le osservazioni sul Piano Regolatore Generale inoltrate alle autorità comunali.

Al Commissario ad Acta – Arch. Donatello Messina presso il Comune di Sciacca

e p.c. Al Sig. Sindaco Avv. Fabrizio Di Paola

OSSERVAZIONI ai sensi del’art. 3 della L.R. n. 71/1978, comma 3°

OGGETTO: Adozione Piano Regolatore Generale Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione ad esso annesse, Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, e ss.mm.ii. – Delibera del Commissario ad Acta n. 16 del 20.04.2015.

Il sottoscritto Vincenzo Sabella, Consigliere Comunale del Partito Democratico, a seguito dell’avviso di pubblicazione del P.R.G. adottato, presso la G.U.R.S. n. 24 del 12.06.2015, e successivo avviso di rettifica del 19.06.2015 (G.U.R.S. n. 25), condividendo le osservazioni e le valutazioni del Dirigente del 5° Settore Urbanistica, arch. G. Bivona, propone le seguenti osservazioni di carattere generale:

Zone Agricole

Nelle aree agricole, già interessate da costruzioni con caratteri residenziali stagionali di tipo “E.4”, è stato assegnato un indice di fabbricabilità fondiaria di mc./mq. 0,02, inferiore alla massima densità fondiaria prescritta per le abitazioni nelle zone E dall’art. 7, punto 4), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in mc./mq. 0,03, così come meglio evidenziato nelle osservazioni conclusive dall’ufficio urbanistica del Comune di Sciacca. Inoltre, è stata stabilita una distanza minima dai confini di ml. 20,00, alquanto eccessiva, in considerazione del fatto che la proprietà risulta notevolmente frazionata, impedendo, a molti proprietari, impossibilitati di rispettare il parametro di ml. 20 dai confini, il diritto di edificare. Le aree agricole individuate dal nuovo P.R.G., ai sensi dell’art. 55 delle N.T.A., ricadano in numerose contrade del territorio comunale (versante ovest), e precisamente nelle c.de Raganella, Ragana, Purgatorio, Castellana, Surriano, Scunchipani, Cartabubbo, Carbone, ecc. Si rileva che nelle norme generali delle Zone “E”, definizione e caratteri generali degli interventi, non viene consentito il cumulo di cubatura di diversi fondi agricoli distaccati da quello nel quale si intende edificare, escludendo la possibilità di sfruttamento edilizio delle aree agricole per scopi di sviluppo economico per le attività agronomiche. Nelle zone di tipo “E.5”, con proprietà a forte frazionamento ed interessata da residenza, vengono consentiti insediamenti agrituristici con un indice di densità fondiaria di mc./mq. 0,06, raddoppiata rispetto a quella massima consentita dall’art. 7, punto 4) del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, e in contrasto con l’art. 2, com. 5, dello stesso decreto, che esclude come zone E quelle parti di territorio agricolo con proprietà molto frazionata e le considera come zone “C”.

A tal fine si chiede di: 1) Assegnare nelle aree agricole di tipo “E.4” l’indice densità fondiaria prescritta per le abitazioni nelle zone E dall’art. 7, punto 4), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in mc./mq. 0,03; 2) Ridurre la distanza minima dai confini da ml. 20,00 a ml. 10,00 per consentire una corretta edificazione, in analogia alle aree agricole di tipo “E.1”; 3) Consentire il cumulo di cubatura di diversi fondi agricoli, nel rispetto ambientale dei luoghi, esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale in possesso di un duplice requisito: il primo di natura soggettiva, costituito dallo status di proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore in economia, proprietario concedente, imprenditore agricolo, il secondo di natura oggettiva, rappresentato dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo. 4) Riconsiderare le zone di tipo “E.5”.

Zona C.3 Nelle aree destinate per villeggiatura e ricettività turistica di tipo “C.3”, corrispondenti alle ex zone “C.2.2” e “I” del P.C. n. 6, l’attuazione avverrà a mezzo di piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) estesi ad una dimensione minima di mq. 30.000 (Ha. 3). Questo parametro appare alquanto eccessivo per vari ordini di motivi: In primo luogo, l’oggettiva frammentazione delle aree interessate determinerà notevoli difficoltà per l’attuazione di piani urbanistici esecutivi da parte di singoli proprietari, i quali, non disponendo di una estensione minima di mq. 30.000, dovranno intraprendere contatti con le proprietà limitrofe della zona, al fine di un possibile, ma non certo, accordo per soddisfare tale parametro, con evidente perdita di tempo, risorse ed energie. In secondo luogo, si esclude al possibilità ai piccoli imprenditori locali e della zona di investire nel settore turistico, ad esclusivo vantaggio delle grosse società immobiliari. Le aree in questione individuate dal nuovo P.R.G., ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A., ricadano sia nel versante est del territorio comunale, interessando le c.de Lumia, San Giorgio, Tranchina, Macauda, che in quello ovest di c.da San Marco. A tal fine si chiede di: Ridurre il parametro individuato di mq. 30.000 a mq. 10.000, così come stabilito e normato dalla Delibera del C.C. n° 130 del 05.07.2000, al fine di consentire, ai proprietari, alle piccole e medie imprese, investimenti per iniziative di ricettività turistica di nuovo impianto (settore in crescita), a vantaggio del comparto edili ed artigianale, con positive ricadute economiche ed occupazionali.

Zona D1.5 Nelle aree destinate ad insediamenti commerciali a servizio della città e dell’area portuale misti a residenza di tipo “D1.5“, la cui attuazione è disciplinata dall’art. 45 delle N.T.A., vengono esclusi, dall’altezza massima consentita di ml. 11,00, i volumi destinati al commercio, i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. Appare opportuno riformulare questo parametro, in quanto, l’esclusione dei volumi commerciali per la determinazione dell’altezza massima, non sembra supportato da riferimenti normativi in materia.

A tal fine si chiede di: Considerare i volumi commerciali per la determinazione dell’altezza massima consentita di ml. 11,00.

Sciacca lì, 03.07.2015 Il Consigliere Comunale Vincenzo Sabella

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