PATTO TERRITORIALE DEL GOLFO, SOCIETA’ LICATESE NON DOVRA’ RESTITUIRE 4 MLN

In attesa della definizione del giudizio di merito, la V.B. s.r.l. non dovrà restituire l’ingente somma del contributo (circa 4 milioni di euro) già erogata e di cui è stato disposto il recupero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il C.G.A., accogliendo l’istanza cautelare presentata dagli avvocati Rubino ed Alfieri, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata fino all’udienza di merito.
La società V.B. s.r.l, con sede in Licata, nel dicembre 2001 otteneva, nell’ambito del Patto territoriale del Golfo, la concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari ad euro 2.559.095,58.  Nel corso del 2018, a distanza di ben dieci anni dalla realizzazione dell’investimento, il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme già erogate per un importo complessivo di € 4.165.053,09 comprensivo di interessi ed oneri di accertamento, sulla base di presunte irregolarità contrattuali.
La V.B. s.r.l., dunque, proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del detto provvedimento di revoca totale del contributo erogato.
In particolare, gli avvocati Rubino ed Alfieri, deducevano l’illegittimità del provvedimento di revoca per “violazione delle norme e dei principi in materia di definizione dei procedimenti amministrativi” nonché per “difetto assoluto di presupposto e di istruttoria”, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento di revoca a seguito di un’attività istruttoria avviata e conclusa oltre ogni tempistica ragionevole – dopo ben 10 anni dalla presentazione del conto finale da parte del soggetto beneficiario – ed in violazione della disciplina in materia di controllo della rendicontazione dei beneficiari del finanziamento. I legali della società, d’altra parte, censuravano l’erroneo calcolo degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero, effettuato senza tener conto della “buona fede” con la quale la società ha percepito il contributo concessole, confidando nel buon esito del finanziamento in ragione dell’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto previsto nel progetto finanziato.
Il T.A.R. Sicilia-Palermo, accogliendo parzialmente il ricorso della società ricorrente, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di revoca per la parte relativa all’erronea quantificazione degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione; interessi dovuti, come affermato dal Collegio giudicante, ex art. 2033 cod.civ., ultimo comma, solamente a far data dalla domanda di restituzione dell’indebito – e non già dalla data della prima erogazione del finanziamento – quando, come nel caso di specie, la percezione delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede.
A questo punto, la società V.B. s.r.l, sempre difesa dagli avvocati i Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, adiva il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al fine di ottenere, in riforma parziale della suddetta sentenza resa dal T.A.R. Sicilia-Palermo, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse alla società e del conseguente provvedimento di recupero delle somme già erogate.