NON VIOLO’ OBBLIGHI SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE: ASSOLTO SALVATORE RAGUSA

Il GUP presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Nodari, ha assolto il saccense Salvatore Ragusa  dal reato previsto dall’art. 9, comma 2, Legge n. 1423/1956 che sanziona la violazione degli obblighi dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Al Ragusa veniva contestata la mancata esibizione della carta di permanenza che dovrebbe contenere le prescrizioni cui il soggetto è sottoposto e che doveva essere portata con sé ed esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Ragusa nel mese di febbraio del 2011 veniva fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Sciacca durante un normale controllo ed essendone sprovvisto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.

Ragusa, difeso dall’avvocato Vincenzo La Torre, del Foro di Sciacca, all’esito del giudizio abbreviato prescelto dallo stesso, ha dimostrato che non poteva aver commesso il reato contestato perché la carta di permanenza era stata rilasciata in maniera irregolare, non contenendo concretamente le prescrizioni previste dalla legge e comunque perché portava con sé il verbale con gli obblighi prescritti, ignorando senza sua colpa di dover portare appresso la carta di permanenza, tant’è che il GUP lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.

Soddisfatto per l’assoluzione del proprio assistito l’avvocato La Torre il quale sottolinea come il “Tribunale di Sciacca abbia accolto le tesi difensive finalizzate a dimostrare che la condotta del Ragusa doveva essere dichiarata non punibile, mentre la Pubblica Accusa aveva chiesto per l’imputato la condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione”.

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