NON ESEGUI’ LA SENTENZA DEL TAR, IL GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA IL COMUNE. OGGETTIVA LA COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Giudice del Lavoro di Sciacca condanna il Comune di Sambuca di Sicilia per mancata esecuzione di una sentenza del Tar.

La signora B.M. di 66 anni , dipendente del Comune di Sambuca di Sicilia, nell’anno 1995 era stata inquadrata nella settima qualifica funzionale ma, il relativo provvedimento era stato annullato dall’organo tutorio. B.M aveva proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino. Il giudice amministrativo in accoglimento del predetto ricorso aveva annullato la decisione tutoria impugnata.Ma il Comune di Sambuca di Sicilia non dava esecuzione alla sentenza resa dal Tar.

La dipendente comunale adiva il Giudice del Lavoro di Sciacca, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, per rivendicare il diritto alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno subito per effetto della mancata esecuzione della sentenza resa dal Tar.

Il Comune di Sambuca di Sicilia si  è costituito in giudizio , in persona del Sindaco pro tempore, sollevando un’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca , Antonio Cucinella, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune di Sambuca di Sicilia, ed accogliendo integralmente le domande formulate dagli avvocati Rubino e La loggia ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera e ha condannato il Comune di Sambuca di Sicilia al pagamento delle differenze retributive per un periodo lavorativo pari a dieci anni, oltre interessi legali , ed ha condannato il Comune di Sambuca di Sicilia anche al risarcimento del danno per la mancata esecuzione della sentenza del Tar , in misura pari ad ottomila euro , condannando infine il Comune di Sambuca di Sicilia anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre iva e cassa di previdenza forense.

Tale sentenza costituisce un precedente importante in materia di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione di una sentenza resa dal giudice amministrativo, avendo il giudice del lavoro ritenuto che nell’ipotesi di mancata esecuzione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza del giudice amministrativo la colpa della pubblica amministrazione si configura come oggettiva.

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