NO DEL TAR ALL’IMPIANTO D’ESTRAZIONE DI KAINITE

 

Il Tar blocca la realizzazione di un impianto di estrazione di kainite a Realmonte. La società Italkali spa, titolare della concessione mineraria «Realmonte», aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per l’estrazione di kainite la cui estensione interessava una vasta zona del territorio di Realmonte. La società aveva presentato al Comune un’istanza di apposizione del vincolo ai fini all’espropriazione. L’ente, però, con apposita delibera consiliare del 2012, aveva deciso di non accogliere la richiesta di individuazione del sito proposta dall’Italkali per la realizzazione dell’impianto. In seguito la stessa società aveva chiesto al Comune di inserire il perimetro della propria concessione mineraria nello strumento urbanistico.

Anche in questo caso il Comune non provvedeva a riscontrare l’istanza e pertanto la società impugnava davanti al Tar il silenzio dell’ente. Il Tar accoglieva il ricorso proposto dall’Italkali contro il silenzio e sanciva l’obbligo per il Comune di adottare «un provvedimento esplicito»

Nel 2015 il Comune rigettava la richiesta avanzata dall’Italkali, confermando la precedente volontà politica espressa nel 2012 con la quale era stata rigettata la proposta di variante finalizzata alla realizzazione del progetto. Contro questa delibera la società proponeva un nuovo ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, lamentandone «l’illegittimità sotto diversi profili».

Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del sindaco Calogero Zicari, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia proponeva appello davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la riforma della sentenza del Tar. Anche davanti al Cga si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte.

In particolare la difesa ha sottolineato, fra le altre cose, che la richiesta aveva ad oggetto un impianto di produzione di sali potassici che prevedeva l’utilizzo dell’acqua marina per la lavorazione della kainite e il mare come recapito dei reflui della lavorazione; e che l’impianto, «per come previsto, risultava invasivo, in quanto causa di alterazioni biologiche di impatto su flora e fauna marina in considerazione del rapporto funzionale tra il ciclo produttivo e l’esigenza di scambio termico basato sull’utilizzo dell’acqua marina».

Rubino, in particolare, ha sostenuto che «atteso che la perimetrazione richiesta avrebbe comportato l’assoggettamento di gran parte del territorio comunale a vincolo espropriativo si trattava di un scelta di pianificazione urbanistica di rilevante impatto politico rimessa alla competenza comunale».

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha respinto la tesi dell’Italkali secondo cui il Comune di Realmonte potesse vedere incisi i propri poteri pianificatori dal mero fatto dell’istituzione di un tavolo tecnico a iniziativa della Presidenza della Regione.

Di fatto sono state condivise le tesi sugli effetti negativi dell’impianto sull’economia turistica ed agricola del territorio ed è stato respinto l’appello proposto dall’Italkali per la riforma della sentenza del Tar, che è stata quindi pienamente confermata in senso favorevole alla tesi del Comune di Realmonte che si era opposto alla realizzazione dell’impianto estrattivo che, quindi, non sorgerà.


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