Niente pignoramento senza prova della cessione del credito. Sentenza a favore di coppia saccense

SCIACCA- La società cessionaria di un credito da mutuo, al fine di poter agire in giudizio per il recupero del credito, deve dimostrare di avere comunicato la cessione del credito al debitore.

Con una recente sentenza, il Tribunale di Sciacca, dott.ssa F. Cerrone, ha accolto un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una coppia di coniugi di Sciacca, difesi dall’Avv. Mauro Tirnetta del Foro di Sciacca, con la collaborazione dell’Avv. Roberta Lo Iacono, coadiuvati dal perito di parte, Dott. Giuseppe E. Toto.
La coppia saccense aveva acceso un mutuo con Intesa San Paolo nel 2006 ma, a causa di gravi problemi personali ed economici, dopo alcuni anni aveva dovuto interrompere il pagamento delle rate; di conseguenza, veniva notificato un decreto ingiuntivo promosso da altra società, ITACAPITAL, a cui era stato ceduto il credito. Sosteneva la predetta società che il credito vantato nei confronti della controparte era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sarebbero stati ritualmente assolti mediante la pubblicazione della predetta cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ebbene, nel caso di specie, in accoglimento della eccezione formulata dallo studio Tirnetta, il Tribunale di Sciacca ha ritenuto che non era stato provato che il credito vantato rientrasse tra quelli ceduti dalla mutuataria Banca Intesa San Paolo, con la cessione in blocco pubblicata sulla G.U.; in effetti, non vi era agli atti alcun documento idoneo a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, neppure la raccomandata che dimostrasse la relativa comunicazione della cessione del credito ai coniugi.
In conseguenza di ciò, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato per carenza di prova sulla titolarità attiva della parte opposta. Quindi, per il momento, la casa della coppia saccense è salva dal possibile pignoramento della societa’