MULTE SALATE PER CHI SPORCA IL SUOLO PUBBLICO CON I “BISOGNINI” DEL CANE. ECCO LE NUOVE REGOLE
L’ordinanza è severa: multe da 50 a 500 euro ai proprietari dei cani che non si attengono alle disposizioni dell’ordinanza dello scorso 21 dicembre. Niente più passeggiate con i cani se non si è attrezzati per raccogliere le loro deiezioni. Non solo, ma i proprietari, quando sono a spasso col il fedele amico a quattro zampe, devono assicurare l’incolumità pubblica.
Questo il contenuto dell’ordinanza che impone i seguenti comportamenti:
art. 1) – A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su area pubblica o ad uso pubblico, in particolare su marciapiedi, sedime stradale, giardini pubblici, aree verdi in generale:
lett. a) – di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci dei cani;
lett. b) – di rimuovere immediatamente le feci stesse;
lett. c) – di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei atti ad evitarne lo spandimento, nei cassonetti stradali o, la dove mancano, nei cestelli porta rifiuti;
art. 2) – A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi nell’ambito delle spiagge, fatte salve le ordinanze della Capitaneria di Porto vertenti Ia disciplina della sicurezza della balneazione dei litorali per il periodo estivo:
lett. a) l’accesso nelle spiagge di cani, e consentito solo a cani di piccola e media taglia;
lett. b) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato aile specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto a!contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumita e Ia tranquillita dell’utenza balneare;
lett. d) la rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso strumenti idonei alia raccolta delle feci, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali;
Art. 3) – A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:
lett. a) – è vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
lett. b) – di condurre i cani utilizzando sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50;
lett. c) – tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare a! cane in caso di rischio per l’incolumita di persone o animali o su richiesta delle Autorita competenti, comunque da utilizzare nei luoghi pubblici o ad uso pubblico durante manifestazioni, feste, e ovunque vi sia un congruo raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi ove ne e consentito l’accesso;
lett. d) – di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che I’animale possa uscire sulla pubblica via;
lett. e) – di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
lett. f) – di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata;
lett. g) – affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente.
Art. 4) – E’ obbligo a chiunque, nel territorio comunale:
lett. a) – di non lasciar vagare l’animale, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;
lett. b) – di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina entro centottanta giorni dalla nascita degli animali e di sottoporre all’identificazione mediante applicazione di microchip presso i !ocali dell’Ambulatorio Veterinario Comunale nel rispetto dell’ordinanza sindacale nr. 59 del17.04.2009;
lett. c) – i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella
Regione Siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dalloro ingresso nel territorio regionale.