MULTE SALATE PER CHI SPORCA IL SUOLO PUBBLICO CON I “BISOGNINI” DEL CANE. ECCO LE NUOVE REGOLE

L’ordinanza è severa: multe da 50 a 500 euro ai proprietari dei cani che non si attengono alle disposizioni dell’ordinanza dello scorso 21 dicembre. Niente più passeggiate con i cani se non si è attrezzati per raccogliere le loro deiezioni. Non solo, ma i proprietari, quando sono a spasso col il fedele amico a quattro zampe, devono assicurare l’incolumità pubblica.

Questo il contenuto dell’ordinanza che impone i seguenti comportamenti:

art. 1) – A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell’accompagnamento  degli stessi su area pubblica o ad uso pubblico, in particolare su marciapiedi, sedime stradale, giardini pubblici, aree verdi in generale:
lett. a)  – di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci dei cani;
lett. b) – di rimuovere immediatamente le feci stesse;
lett. c) – di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei atti ad evitarne lo spandimento, nei cassonetti stradali o, la dove mancano, nei cestelli porta rifiuti;

art. 2) – A tutti i proprietari o conduttori di  cani,  nell’accompagnamento  degli stessi nell’ambito delle spiagge, fatte salve le ordinanze della Capitaneria di Porto vertenti Ia disciplina della sicurezza della balneazione dei litorali per il periodo estivo:
lett. a) l’accesso nelle spiagge di cani, e consentito solo a cani di piccola e media taglia;
lett.  b)   assicurare  che il cane  abbia  un comportamento adeguato  aile specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto  a!contesto  in cui vive, salvaguardando,  in particolare, l’incolumita e Ia tranquillita dell’utenza balneare;
lett. d) la rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso strumenti idonei alia raccolta delle feci, deve essere prontamente  effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali;

Art. 3) – A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:
lett. a) – è vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per  bambini;
lett. b) –  di condurre  i cani utilizzando sempre  il guinzaglio ad una misura non superiore  a mt 1,50;
 
lett. c) – tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare a! cane in caso di rischio per l’incolumita di persone o animali o su richiesta delle Autorita competenti, comunque da utilizzare nei luoghi pubblici o ad uso pubblico durante manifestazioni, feste, e ovunque vi sia un congruo raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi ove ne e consentito l’accesso;
lett. d) – di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che I’animale possa uscire sulla pubblica via;
lett. e) – di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
lett. f) –  di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata;
lett. g) – affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente.

Art. 4) – E’ obbligo a chiunque, nel territorio comunale:
lett. a)  –  di non lasciar vagare l’animale, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;
lett. b) –  di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina entro centottanta giorni dalla     nascita degli animali e di sottoporre all’identificazione mediante applicazione di microchip presso i !ocali   dell’Ambulatorio Veterinario Comunale nel rispetto dell’ordinanza sindacale nr. 59 del17.04.2009;
lett. c) –    i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella
Regione Siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dalloro ingresso nel territorio regionale.

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