Montallegro, realizzazione impianto trattamento rifiuti: la Corte Costituzionale boccia la legge regionale che abroga le fasce di rispetto dei boschi
MONTALLEGRO- La Corte Costituzionale boccia la legge regionale che abroga le fasce di rispetto dei boschi e conferma un altro punto sollevato dal Comune di Montallegro contro l’impianto della Catanzaro Costruzioni.
Una storia che prosegue nelle aule dei tribunali. Il Comune di Montallegro, in persona del sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino ha impugnato il provvedimenti autorizzativi ottenuti dalla Catanzaro Costruzioni per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) nel Comune di Montallegro, censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021.
Con il medesimo ricorso, l’avvocato Girolamo Rubino ha eccepito anche l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate alla Catanzaro Costruzioni poiché l’impianto dovrebbe sorgere entro la fascia di 200 metri dal vicino bosco. L’art. 10 della l.r. 16/1996, infatti, stabiliva chiaramente il divieto di realizzare nuove costruzioni all’interno delle fasce forestali. Il legislatore regionale con l’articolo 37, comma 5, della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, come modificato dall’articolo 12, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2021, n. 2., aveva però disposto l’abrogazione del vincolo di inedificabilità previsto dal predetto art. 10 della L.R. 16/1996.
Avverso la norma abrogatrice la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato impugnazione innanzi la Corte Costituzionale deducendo l’illegittimità costituzionale della norma che improvvisamente aveva eliminato un vincolo esistente da oltre 25 anni. In ragione della questione di costituzionalità pendente, l’avvocato Girolamo Rubino, aderendo alle censure di illegittimità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confidando nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 12 comma 1, della L.R. 2/2021 ed il conseguente ripristino del regime di tutela previsto dall’art. 10 della L.R. 16/1996, ha contestato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in evidente elusione del vincolo di in edificabilità assoluta delle fasce di rispetto delle aree forestali.