M5S: PRESENTATO ALL’ARS IL DDL CHE TUTELA GLI ORIENTAMENTI SESSUALI E L’IDENTITÀ DI GENERE

Vigilanza contro il mobbing determinato dalle discriminazioni legate all’orientamento sessuale, libero accesso in ospedale e nelle strutture sanitarie per i compagni dei degenti, potenziamento delle prerogative delle consigliere di parità nella lotta alle discriminazioni. Sono questi alcuni dei punti cardine del primo disegno di legge in Sicilia che tutela le comunità LGBT (lesbiche, gay, bisexual e transgender) e contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale, presentato all’Ars dai deputati del Movimento Cinque Stelle.

“Prende così corpo uno dei punti fondamentali del programma regionale del Movimento”, è scritto in una nota del Movimento di Beppe Grillo. ll ddl, che vede tra i primi firmatari i deputati Claudia la Rocca e Salvatore Siragusa, si ispira alla legge della regione Liguria e “cerca di replicare le buone prassi da attuare per una amministrazione regionale in materia di discriminazione regionale legate all’orientamento sessuale, di uguaglianza ed integrazione sociale”.

“Se il disegno di legge verrà approvato – afferma l’onorevole Claudia La Rocca – la Sicila darebbe un grandissimo segnale di civiltà a tutta la nazione, visto che già dal 2007 l’Unione europea ha istituito la giornata dell’omofobia, invitando i Paesi membri a dotarsi di opportuni strumenti legislativi in materia di discriminazione sessuale”.

II disegno di legge è stato “un parto a più mani, cui hanno partecipato il presidente dell’Arcgay Palermo, Daniela Tomasino, l’avvocato Marco Carnabuci e l’attivista del Movimento Francesco Lupo”.

“Molto importante – afferma Lupo – è la parte che garantisce l’acceso alle strutture ospedaliere a tutti i soggetti che il malato potrà designare, per reperire informazioni sullo stato di salute del degente ed assicurare a questo sostegno psicologico. Allo stato attuale, infatti, questo è consetito ai parenti del familiare, ma non alla compagna o al compagno che, spesso, ne avrebbero maggiore diritto”.

L’accesso alle informazioni sanitarie e alle informazioni cliniche, secondo i dettami del ddl sarebe previsto anche per le coppie di fatto, anche etero. L’eventuale legge contro le discriminazioni non comporterebbe particolari costi per la Regione.

“E’ un disegno di legge quasi costo zero – dice Siragusa – che utilizza principalmente risorse già disponibili e pone la pubblica amministrazione della nostra isola all’avanguardia per la tutela delle minoranze di qualsiasi categoria, caratterizzando la Sicilia come presidio di libertà e civiltà nella tutela dei diritti della comunità LGBT”.

 

Ecco il testo del Disegno di Legge proposto.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE: presentato dal deputato: Claudia La Rocca, Salvatore Siragusa, Giovanni Carlo Cancelleri, Francesco Cappello, Ciaccio Giorgio, Gianina Ciancio, Vanessa Ferreri, Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Giampiero Trizzino, Sergio Troisi, Antonio Venturino, Valentina Zafarana, Stefano Zito

“Norme contro la discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o dell’identità di genere”

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

si ritiene particolarmente importante dare attuazione ai principi sanciti all’articolo 3 della Costituzione Italiana, all’articolo 21 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e dell’Articolo 13 del Trattato CE così come modificato dal Trattato di Nizza.

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di tutelare le minoranze a qualsiasi cate-goria esse appartengano e di rendere attuative norme per la loro difesa e garanzia dei diritti, che non sono solo prerogativa di una maggioranza degli individui.

Nel 2007 l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata mondiale contro l’omofobia che si celebra il 17 Maggio, invitando anche i Paesi membri a fornirsi di una legislazione adeguata in materia di discriminazioni. Con il presente disegno di legge infatti la Regione Siciliana svolgerà un ruolo chiave nella difesa contro di-scriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere della per-sona.

Il presente disegno di legge si ispira al corpo legislativo della L.R. 52/2009 della Regione Liguria, dichiarata costituzionale secondo la sentenza 94/2011 della Corte Costituzionale, e cerca di replicare le buone prassi da attuare per una amministra-zione regionale in materia di discriminazioni legate all’orientamento sessuale, di uguaglianza ed integrazione sociale, così come suggerito dallo studio dell’UNAR realizzata nel corso del 2010 in collaborazione con l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford (www.retelenford.it). In base a quanto riportato, il presente disegno di legge intende:

1)Normare in base a dei principi cardine costituzionali ed europei la pubblica am-ministrazione, affinché svolga il ruolo di garante non solo delle pari opportunità di genere, ma anche per le discriminazioni legate all’orientamento sessuale della per-sona.

2) Favorire politiche sociali integrative, politiche scolastiche e politiche del lavoro e della formazione al fine della tutela e dei principi di uguaglianza.

3) Estendere le competenze del ruolo delle Consigliere di Parità in base ai principi e finalità del presente disegno di legge.

4) Garantire anche per mezzo dei Piani Sanitari Regionali, politiche in ambito socio-sanitario di supporto e assistenza dei soggetti a rischio a cui rivolge il presente disegno di legge.

In base a quanto descritto, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione il presente disegno di legge auspicando una proficua collaborazione.

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Siciliana adotta, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione Italiana, dell’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e dell’articolo 13 del Trattato CE così come modi-ficato dal Trattato di Nizza, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Siciliana garantisce la parità di diritti e promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

3. La Regione Siciliana garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricom-presi nella potestà legislativa regionale senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Articolo 2
 (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e
integrazione sociale)

1. La Regione Siciliana opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e formazione durante tutto l’arco della vita, del diritto al lavoro ed opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione Siciliana, per prevenire le discriminazioni di identità di genere e orientamento ses-suale, persegue l’integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

3. La Regione Siciliana opera per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti e della pedagogia della differenza in ambito scolastico; realizza e promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della violenza @257;sica e psicologica, compresa quella fondata sull’intolleranza razziale, religiosa, di genere e basata sull’orientamento sessuale.

4. La Regione Siciliana incoraggia l’adozione di misure efficaci per prevenire e combattere compor-tamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui conse-gue la mortificazione morale e l’emarginazione della persona con effetti lesivi dell’equilibrio psico-fisico.

5. La Regione Siciliana realizza e promuove percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dalla identità di genere.
 
Articolo 3
(Promozione della cultura professionale e dell’imprenditorialità)

1. In coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione Siciliana e le Province favoriscono l’accrescimento della cultura professionale, correlata all’acquisi-zione positiva dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di ciascuno.

2. La Regione Siciliana e le Province, anche attraverso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dei servizi, dell’orientamento e delle attività formative, supportano gli utenti nell’in-dividuazione e costruzione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l’avvio di nuove imprese.

Articolo 4
(Responsabilità sociale delle imprese)

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discrimina-zioni istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, l’art. 6 del D. Lgs.215/03 de-vono considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma “SocialAccountability (SA) 8000”.

2. L’azienda in possesso della certificazione “Social Accountability (SA) 8000” deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro pres-so l’azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di “Social Accountability (SA) 8000”.

3. La Commissione regionale per l’impiego di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale n. 36 del 21 09 1990 e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 4, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della de-finizione 5 di “Social Accountability (SA) 8000” ed i rimedi opportuni.

Articolo 5
(Formazione del personale)

1. La Regione promuove l’adozione di modelli e di comportamenti ispirati alla considerazione e al
rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l’adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti , promuo-vendo il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Siciliana, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di in-formazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull’argomento.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all’articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

4. Per quanto di propria competenza, la Regione Siciliana impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento che tenga conto dei principi di cui all’articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

Articolo 6
(Comunicazione istituzionale e diffusione delle informazioni)

1. La Regione Siciliana, d’intesa con gli Enti locali siciliani, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istitu-zionali modelli e linguaggi a tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione Siciliana, d’intesa con gli Enti locali siciliani, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva  qualsiasi mezzo idoneo ad accrescere l’attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Articolo 7
(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione Siciliana, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d’accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per cause  adducibili a discriminazioni.

2. La Regione Siciliana, nell’ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disu-guaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia residenziale sociale.

Articolo 8
(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. La Regione Siciliana opera, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4 attraverso il Piano Regionale Sanitario.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strut-ture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli opera-tori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le  comunicazioni relative al suo stato di salute.

3. Le modalità di designazione avviene tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, tale designazione non ha alcuna scadenza ma può essere revo-cata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

5. Le strutture sanitarie in genere forniscono la modulistica come da allegato A alla presente legge e lo mettono a disposizione del paziente e di chi lo accompagna al momento del ricovero o comunque della erogazione della prestazione sanitaria in genere.

Art. 9
 (Compiti delle Aziende Sanitarie Provinciali) 

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali nell’ambito delle proprie competenze e nella programmazione dei Piani Regionali Sanitari assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

2. Le Aziende Sanitarie Provinciali promuovono, nell’ambito delle proprie competenze, interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione della persona con effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell’attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.

3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmatica-mente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra i pazienti.

4. Le Aziende Sanitarie Provinciali e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l’eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell’assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.

5. Le Aziende Sanitarie Provinciali devono consentire l’accesso e periodiche verifiche con le asso-ciazioni riconosciute iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, l’art. 6 del D. Lgs.215/03, nella tutela delle persone con differente orientamento ses-suale o identità di genere nelle strutture sanitarie pubbliche, al fine di istituire circuiti di informa-zione e di solidarietà tra gli utenti sui temi della discriminazione tendendo conto dei principi di cui all’articolo 1 della presente legge.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei
principi di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Co.Re.Com ai sensi dei comma 3-bis, 3-ter, 3-quater, art. 4, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nell’e-sercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente delle sue modifiche ed integrazioni, entro i limiti delle risorse assegnate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea regionale ed ai referenti per le Pari Opportunità nella Regione Siciliana, una relazione conoscitiva e un’analisi comparativa con le altre regioni italiane, sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
 
 Articolo 11
 (Estensione delle competenze di istituzioni e referenti per le Pari Opportunità nella Regione Siciliana)

1. Le Consigliere di Parità nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’ articolo 2, della Legge Regionale n. 51 del 19 09 2012 , devono intervenire anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni le Consigliere di Parità:
a) rilevano autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
b) rilevano autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o
prassi discriminatorie;
c) segnalano al Presidente del Assemblea regionale siciliana, all’Assemblea regionale siciliana e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative
discriminatorie che individua;
d) agiscono a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. Le Consigliere di Parità, nell’ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e
fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali
competenti, operano in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Articolo 12
(Promozione di eventi culturali)

1. La Regione Siciliana e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l’offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esisten-ziali, così come caratterizzati, tra l’altro, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Articolo 13
(Norma finale)

1. E’ istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro , a cura del Segretario Generale Regione Siciliana che risponderà della tempestività delle nomine, un Coordinamento tec-nico regionale sulle discriminazioni composto da :

Un Funzionare Regionale di livello dirigenziale con il ruolo di Presidente
Un Medico specializzato in medicina del lavoro
Uno Psicologo
Una Consigliera di Parità.
 
2. Il ruolo del Coordinamento tecnico regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge deve raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all’interno dell’Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.

3. Le figure previste all’interno del Coordinamento tecnico regionale non percepiscono indennità e gettone di presenza.

4. Nell’esercizio dell’attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni , l’attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discrimi-natori.

5. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entra-ta in vigore, gli organi regionali procedono all’individuazione delle disposizioni presenti nella nor-mativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

6. La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale della Regione  siciliana.

7. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Re-gione.

 

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