LEGGI SICILIANE, NIENTE PIU’ CONTROLLO DAL COMMISSARIO DELLO STATO. COSI’ HA DECISO LA CORTE COSTITUZIONALE
È stata depositata oggi la sentenza della Corte costituzionale stoppa il controllo preventivo delle leggi dell’Assemblea regionale siciliana da parte del Commissario dello Stato.
La sentenza è la n.225 dello scorso 3 novembre.Redattore è l’ex ministro siciliano Sergio Mattarella, oggi giudice costituzionale. La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla stessa Corte con ordinanza quest’anno, in riferimento all’articolo 127 della Costituzione e ad altre leggi costituzionali.
Secondo la Consulta “il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi dello statuto di autonomia della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’articolo 127 della Costituzione. Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che «la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l’entrata in vigore della legge regionale […] si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia»”.
In base a questo principio la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo che disciplina l’impugnativa da parte del Commissario dello Stato limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».
Anche in Sicilia, il controllo di costituzionalità delle leggi sarà successivo. Per le altre regioni italiane, la questione di illegittimità costituzionale delle leggi regionali viene sollevata dal governo nazionale. L’istruttoria è curata dal ministro degli Affari regionali che sottopone la questione al Consiglio dei ministri, che delibera il ricorso alla Consulta che viene poi redatto dall’Avvocatura.
Quest’ultimo sistema, “prevedendo un controllo successivo da parte della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, è stato ritenuto da questa Corte – si legge nella sentenza – rispondente a una logica di maggiore garanzia dell’autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente articolo 127 della Costituzione”.