L’ECAP DI AGRIGENTO POTRA’ CONTINUARE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, IL TAR ANNULLA LA REVOCA DELLA REGIONE

Nell’ottobre 2014, l’Assessorato Regionale della Formazione Professionale aveva disposto la revoca dei decreti aventi ad oggetto gli accreditamenti provvisori rilasciati all’Ecap di Agrigento per lo svolgimento nella regione siciliana dell’attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale, sulla base di alcune presunte irregolarità riscontrate a seguito di accertamenti espletati dalla Guardi di Finanza.

In particolare si contestava l’assunzione da parte dell’Ecap di Agrigento di quattro dipendenti in presunta violazione del cd. “blocco delle assunzioni” disposto dalla legislazione regionale.

L’ Ecap di Agrigento, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, aveva proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia avverso il detto provvedimento di revoca ed il Tar aveva accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare.

Ma l’Assessorato , travisando l’ordinanza cautelare resa dal Tar, riteneva di poter avviare un nuovo procedimento di revoca dell’accreditamento nei confronti dell’Ecap di Agrigento, adottando alla fine del procedimento un provvedimento con identici contenuti rispetto a quello già impugnato e sospeso dal Tar. L’Ecap di Agrigento, sempre rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha proposto allora un ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di revoca , reiterando la richiesta cautelare si sospensione dell’esecuzione anche del nuovo provvedimento impugnato.

In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato il provvedimento impugnato per la violazione sotto molteplici profili della normativa regionale in materia di divieto di assunzioni, dimostrando tra l’altro che le assunzioni contestate erano state preventivamente autorizzate dall’Assessorato resistente, e che in ogni caso non sussistevano i presupposti per la revoca dell’accreditamento. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, previo rigetto delle richiesta cautelare .

Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 3, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Valenza inerenti la presunta violazione della normativa in materia di divieto di assunzioni, e ritenendo sussistente il danno grave ed irreparabile incombente sull’ente ricorrente, ha nuovamente accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di revoca impugnato.

Pertano,per effetto del nuovo provvedimento cautelare reso dal Tar, l’Ecap di Agrigento potrà continuare lo svolgimento di attività formative

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