In vigore l’ordinanza di Musumeci: immediato sgombero dei migranti dagli hotspot e centri accoglienza
SICILIA. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ieri ha emesso l’ordinanza (n. 33 del 22 agosto) per l’immediato sgombero degli hotspot e dei centri si accoglienza dei migranti. Il tempo è entro le ore 24 del 24 agosto. L’ordinanza entra in vigore dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso.
Annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, Musumeci su Facebook rincara la dose e prende di petto Bruxelles e Palazzo Chigi: “La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento”, accusa il presidente della Regione Siciliana spiegando che l’ordinanza “oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale”. Parole in linea con quelle pronunciate nella serata di sabato: “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti”, aveva affermato il governatore.
Questa la sintesi.
Art. 1
(Ordine immediato di sgombero degli hotspol e dei Centri di accoglienza dei migranti)
Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti c/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio.
La Regione Siciliana, mediante le A.S.P. territorialmente competenti, mette a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza.
Art.2
(Divieto di ingresso, transito e sosia nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante)
Al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.. Rimangono ferme tutte le ulteriori disposizioni di competenza del Governo nazionale in tema di immigrazione, nonché le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.
Art 3
(Disposizionifinali)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.