Il marchio “Azzurro Fest” è della Futuris. La Zeronove25 perde la causa, condannata al pagamento delle spese legali

SCIACCA. Il marchio “Azzurro Fest” crea litigio giudiziario tra la Zeronove25 di Sciacca e la Futuris, anch’essa di Sciacca. La Sezione civile specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo, composto dai magistrati Caterina Ajello, Presidente, Claudia Turco e Rachele Monfredi, giudici, ha rigettato l’istanza presentata dalla Zeronove25  e ha condannato la Zeronove25 al pagamento in favore della Futuris Srl, Mahili Srl e Proloco di Sciacca delle spese di lite nella misura di € 4.500,00 oltre CPA, spese generali e IVA. La sentenza è dello scorso 23 ottobre.

La Zeronove25 è stata rappresentata dall’avvocato Giuseppe Picone, mentre la Futuris, la Mahili e la Proloco dagli avvocati Ignazio e Vincenzo Cucchiara. La Zeronove25 richiedeva un risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) quantificato equitativamente in € 50.000 oltre accessori, “in tesi cagionatole dall’illecito uso, da parte delle convenute, della denominazione “Azzurro Fest”.

La Zeronove25  nel 2008 si era aggiudicata la gara presentando un progetto denominato Azzurro Fest, realizzato dal 26 al 29 giugno 2008, secondo le prescrizioni del bando;  di avere reiterato l’iniziativa nel 2010 – in ATS con il comune di Sciacca – a seguito di altro bando promosso dall’Assessorato Regionale alle attività produttive; di avere appreso tuttavia che nell’estate del 2014, e segnatamente nei giorni dal 29 al 31 agosto, le convenute – di concerto con il comune di Sciacca – avevano organizzato una manifestazione analoga utilizzando “il marchio Azzurro Fest”.

La Zeronove25  aveva diffidato dall’utilizzo del “marchio”, che veniva utilizzato nuovamente pure in occasione delle manifestazioni realizzate nelle estati del 2015 edel 2016. La Zeronove25 sostiene di avere di conseguenza perduto gli utili in precedenza derivati dal pagamento da parte del Comune e dalle molteplici sponsorizzazioni che ne erano seguite, percepiti invece dalle convenute.

La Futuris, la Mahili e la Proloco Queste ultime hanno chiesto il rigetto della domanda sostenendo che “Azzurro Fest” non è un marchio registrato, ma al più una denominazione suscettibile di essere tutelata dalla legge sul diritto d’autore; che  non vi è prova della sua ideazione da parte della società attrice; le convenute non sarebbero legittimate passive per avere mutuato il diritto all’utilizzo della denominazione dal comune di Sciacca, titolare esclusivo del diritto in quanto capofila dell’ATS costituita nel 2010 con la società attrice e, a tutto voler concedere, unico legittimato passivo rispetto alle pretese della stessa per avere utilizzato la denominazione nei provvedimenti amministrativi e nella corrispondenza relativa ai progetti.

Per il Tribunale  è completamente carente la prova del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale), tanto più ove si consideri la radicale differenza tra le manifestazioni realizzate da parte attrice e quelle successive, realizzate, a differenza delle prime, senza impiego di fondi pubblici.

Tra le varie motivazioni dei giudici, quella che il marchio di fatto Azzurro Fest è infatti strettamente legato alle manifestazioni di promozione del territorio saccense secondo quanto allegato dalla stessa società. Una sua capacità distintiva svincolata da tali manifestazioni non è in alcun modo dimostrata. Deve dunque ritenersi che le perdite di utili lamentate da parte attrice – comunque non quantificabili alla luce della sola offerta economica dalla stesa presentata in relazione ai bandi del 2008 e del 2010 – risultano determinate non tanto dall’utilizzazione della denominazione da parte delle convenute, quanto dalla realizzazione da parte di queste ultime della manifestazione – che peraltro stando a quanto allegato
da parte convenuta e non contestato da parte attrice a differenza delle prime sono state realizzate senza l’utilizzo di fondi pubblici – aspetto in relazione al quale la società attrice non può vantare (né del resto vanta) alcuna pretesa.