Gli ex soci della Girgenti Acque “non hanno diritto a impugnare l’interdittiva antimafia”

AGRIGENTO- Porte chiuse a impugnare l’interdittiva antimafia. Così ha deciso il Consiglio di Stato chiamato a decidere se le aziende socie della fallita Girgenti Acque abbiano o meno il diritto di impugnare l’interdittiva antimafia del 2019. Interdittiva che ha segnato la fine della Girgenti Acque, società per azioni che gestiva il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento.

La Girgenti Acque e Hydortecne, del Gruppo Campione, avevano inoltrato ricorso a Tar e Cga chiedendo di poter contestare il provvedimento prefettizio, ma i giudici amministrativi hanno chiuso le porte. 

In buona sostanza, patiscono gli effetti del provvedimento, anche se non sono coinvolti dallo stesso, ma non hanno diritto a impugnarlo, è la  sintesi di quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Gli stessi si erano prima rivolti al Tar e poi al Cga sostenendo, nei fatti, di essersi trovati a non poter più gestire la società (che dopo il provvedimento prefettizio è stata commissariata) nonostante l’interdittiva riguardasse solo aziende del gruppo di Marco Campione. Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva ritenuto necessario approfondire la questione e trasferito appunto tutto al CdS, che in 24 pagine, ha stabilito che non esista un margine per “far sorgere situazioni di interesse legittimo e impedisce, quindi, di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti del provvedimento di interdittiva antimafia”.

Insomma, secondo i giudici, “non significa che tale provvedimento non possa produrre “pregiudizi” sulla loro sfera giuridica, ma che, in ogni caso, questi ultimi non possono sorreggere la legittimazione ad impugnare, ma solo, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità e ricorrendone i presupposti, un intervento in giudizio”.

Gli atti sono stati adesso trasferiti nuovamente al Cga Sicilia perché si pronunci, per quanto appare adesso scontato che sarà respinto anche questo nuovo ricorso. L’interdittiva, fino ad oggi, ha retto sempre dinnanzi ai giudici amministrativi, i quali hanno comunque anche ritenuto comunque indipendente il provvedimento di rescissione del servizio.