GESTIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI ALLA PERRIERA. AMMESSA CON RISERVA “LA ONLUS SOLE”

Manca la garanzia provvisoria rilasciata dall’assicurazione. 61 posti, un alloggio per piano è riservato alle donne vittime di violenza

Dopo trenta anni, una delle opere pubbliche che arricchiva la lunga lista delle incompiute a Sciacca cambia “profilo” e si trasforma in compiuta. Al bando per la concessione della Casa Albergo per Anziani, sita in via Allende nel quartiere della Perriera, hanno partecipato due cooperativa.

Ad essere ammessa “con riserva” (in quanto sottopsota a soccorso istruttorio) è stata la soc. coop. Onlus Sole, con sede in Marsala, mentre ad essere stata esclusa è stata la soc. coop. Onlus La Cometa con sede in Cagliari. L’affidamento, per adesso, è stato sospeso fino al 22 dicembre prossimo, data in cui la Onlus Sole deve integrare la fideiussione assicurativa.

Nel verbale di gara (il numero 2), il rappresentante della Onlus Sole ha dichiarato che “considerato l’importo rilevante della garanzia provvisoria, non è stato possibile produrla nei tempi ristrettissimi assegnati dalla Commissione per il soccorso istruttorio”. Il legale rappresentante della ditta ha chiesto una proroga, che è stata concessa. Ma la documentazione deve essere consegnata entro le ore 15 del prossimo 22 dicembre. Altrimenti verrà esclusa e con il bando si ripartirà da zero.

L’esecuzione a contrarre è stata data con determinazione n° 180 del 15 settembre scorso. La procedura adottata è quella aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Casa Albergo per Anziani è di proprietà comunale ed è destinata all’accoglienza di 61 utenti anziani, disabili, disabili con gravi disabilità rimasti senza genitori o con genitori troppo anziani, strati di popolazione che versano in grave disagio e/o in condizioni di povertà e donne vittime di violenza (alle quali sarà riservato un alloggio per piano), e altre categorie rientranti nell’ambito della L.R. 22/86.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  Risultano a carico del concessionario l’allaccio di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, etc.), le volture con spese a proprio carico, la stipula del contratto e le autorizzazioni tecniche, commerciali, etc, necessarie per l’avvio dell’attività. Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio. L’amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti in quanto la struttura è di prima apertura, pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. Il concessionario deve provvedere, a proprie spese, anche al completamento dell’area esterna.

VALORE DELLA CONCESSIONE Il valore stimato della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Nella fattispecie il valore della concessione, comprensivo del canone concessorio a base di gara e comprendente l’intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti interni per la massima capacità ricettiva pari a n. 61 utenti, oltre ai corrispettivi provenienti dagli utenti esterni per tutta la durata prevista, pari ad anni sei, ammonta a complessivi 4.613.400,00 (603.900,00/anno utenti interni più 165.000,00/anno utenti esterni per un totale di € 768.900,00/anno, per sei anni).

IMPORTO A BASE D’ASTA CONCESSIONE Per l’affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 83.000,00 IVA ESCLUSA (Euro ottantatremila/00) soggetto ad unico rialzo percentuale. Il Canone è stato quantificato da apposita analisi Costi/Ricavi, nonché dai valori medi di mercato e dei valori medi forniti dall’Agenzia delle Entrate su piattaforma OMI.  

DURATA CONCESSIONE Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi approvato con Delibera di Consiglio n. 109 del 07.05.2002, la durata della concessione è fissata in 6 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto di concessione. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, la durata della concessione potrà essere eventualmente rinnovata con atto espresso della Giunta Comunale, debitamente motivata e con i limiti imposti dalle norme vigenti e dallo stesso regolamento.

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