EMERGENZA RIFIUTI, SCONTO TARSU DEL 40%, MA SOLO A CHI HA PRESENTATO RICORSO

Una sentenza della Corte di Cassazione ha deciso che la Tarsu può essere ridotta del 40%  per cittadini e imprese che per l’emergenza rifiuti, indipendentemente dalla responsabilità o meno dell’amministrazione comunale, subiscono un disservizio «grave e protratto» nella raccolta dei rifiuti tale da aver fatto scattare l’allarme sanitario, anche quando la debacle avviene durante il commissariamento della raccolta rifiuti.

La Cassazione ha dato ragione ad un ricorso avanzato dall’hotel Britannique di Napoli, al quale il Comune aveva negato la riduzione nel 2008 perché non aveva colpa “delle note disfunzioni”.

La vicenda riguarda particolari situazioni, ma soprattutto l’emergenza deve essere protratta nel tempo. Come nel caso di Napoli.

In Sicilia in  olti sperano di potere approfittare della sentenza della Cassazione dopo i casi che si sono registrati nell’isola. Per l’assessore regionale ai Rifiuti, Vania Contrafatto (magistrato prestato alla giunta), “la sentenza non è applicabile a tutti in modo automatico. Vale solo per chi ha fatto ricorso. E, se interpretata in modo sbagliato, potrebbe perfino sollecitare l’evasione visto che di solito si fa ricorso quando non si paga, si viene scoperti, e si impugna la cartella esattoriale. Tutto questo è impensabile a livello regionale”.

Appare improbabile che solo in base a questa sentenza in Sicilia possano essere ridotte le tasse sui riufiuti.

Ma cosa ha detto di preciso la Cassazione? Nel controricorso, il legale di Palazzo San Giacomo ha obiettato che il requisito della “imprevedibilità” del disservizio era evidente dato che “l’intera materia e le connesse competenze decisionali erano in capo al commissario straordinario, articolazione della presidenza del Consiglio dei ministri, e che il Comune di Napoli certamente non avrebbe potuto prevedere che gli impianti di raccolta Rsu, di competenza del commissario straordinario, si sarebbero saturati a causa del mancato completamento del ciclo di lavorazione dei rifiuti alla termovalorizzazione”.

Ad avviso della Cassazione, “a tesi non è convincente perché incentrata su un requisito, quello di “non prevedibilità” e “non prevenibilità” dell’evento costituito dalla protratta disfunzione, estraneo alle fattispecie che danno titolo alla riduzione della tassa. Tanto più che – rileva il verdetto – la Tarsu viene introitata, pur in regime di commissariamento del servizio, dall’Amministrazione comunale”.

“Non si ritiene – scrive la Cassazione nella sentenza 22531 – che il dato obiettivo della grave e protratta disfunzione possa impedire il diritto del contribuente alla riduzione della tassa sol perché, in ipotesi, ascrivibile ad un evento esterno all’ambito di organizzazione e controllo del Comune, ed invece rientrante nel governo di un’Autorità diversa”.

Quanto alla riduzione tariffaria del 40% – prevista dalla legge nei casi di prolungata e allarmante crisi dei cassonetti – essa, spiega il verdetto, “non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato».


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