Dpcm, le risposte del governo a tutti i dubbi

Il governo ha pubblicato le nuove faq con le domande e i chiarimenti sulle misure in vigore dal 16 gennaio. Lunga la lista che ha come principale novità le regole sugli spostamenti nelle seconde case. Ecco le risposte ai dubbi più ricorrenti.

SECONDE CASE

E’ possibile raggiungerle, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. In Sicilia invece è vietato, ad eccezione di urgenze o necessità da indicare nell’autocertificazione. In generale nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”. Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, “la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.
La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

ATTIVITA’ SPORTIVA

“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
Tuttavia possibile, “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”. E pure, “per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.

ASPORTO

“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree.
“La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”.
Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

CACCIA E PESCA

L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

SPOSTAMENTI FRA REGIONI E ACCOMPAGNATORI

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici.
Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

VISITE IN ZONA ROSSA

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Le Faq del Governo confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Questa regola in Sicilia non è prevista dall’ordinanza di Musumeci, dunque, salvo casi di salute o altre necessità, le visite a parenti e amici non sono consentite.

A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

SPOSTAMENTI PER DARE ASSISTENZA

Le Faq del Governo spiegano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perchè è “una condizione di necessità”. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.
Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un’altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree.
Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

MOTIVI DI LAVORO

Il “motivo di lavoro”, che giustifica gli spostamenti, può essere comprovato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”. Lo spiegano le Faq del Governo.

IMMOBILI DA ACQUISTARE

“È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”.
“Tuttavia – si legge ancora – le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.

DOG SITTING

“L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”. E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa.

GENITORI SEPARATI

I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero.  “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
E’ invece “possibile ma fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”.
Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”. Ma se possibile, “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

A BORDO DELL’AUTO

Si può usare l’automobile “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”.
“L’obbligo di indossare la mascherina – si legge ancora – può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.