DIRETTE TV CONSIGLIO COMUNALE: CHI HA PAURA DELLA TRASPARENZA?

Il diritto di cronaca, dell’informazione, è sancito dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Chi lo vieta e lo ostacolo commette un grave torto, una grave restrizione, va contro la Costituzione.

Il presidente del Consiglio comunale di Sciacca si ostina al diniego delle dirette delle emittenti locali, Rmk e Trs, di riprendere e trasmettere in dirette le pubbliche sedute del civico consesso, dove siedono i rappresenti del popolo attraverso le elezioni. Il consigliere comunale, entrando in  aula abbandona la veste di privato e assume quella pubblica, spogliandosi anche dei profili di privacy, tranne in casi eccezionali. Casi e limiti bene conosciuti dai giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti che annualmente hanno l’obbligo di frequentare i corsi permanenti di aggiornamento, previa radiazione dall’Albo. Ovviamente, ogni giornalista iscritto all’Ordine sa esattamente dell’esistenza del codice deontologico e di tutte le carte sottoscritte e che hanno la valenza di legge. Dalla tutela dei minori, alla tutela dei dati sensibili, etc.

Sciacca è diventata una monarchia a se stante, mentre la confinante Menfi, ma anche Ribera, applica l’irrinunciabile principio della trasparenza, del diritto alla cronaca.

Non comprendiamo assolutamente, e non ci sono motivi per farci cambiare idea, su quali basi poggia il diniego della diretta televisiva. Il cittadino deve partecipare al dibattito consiliare, ascoltare, comprendere. In quell’aula si parla di cosa pubblica, certamente non di cosa loro.

E’ stato lo stesso Garante della Privacy ha dettare un preciso indirizzo. Siamo ben lieti di metterlo a disposizione del Presidente del Consiglio comunale affinché.  Ne faccia tesoro. Lo facciamo anche se noi del Corrieredisciacca.it non siamo televisione. Lo facciamo per tutelare i diritti costituzionali della nostra categoria, lo facciamo per tutelare i nostri colleghi della televisione.

Il Garante della Privacy è stato esplicito: si alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. E’ ovvio che tutti i consiglieri comunali sanno della presenza degli operatori televisivi e conoscono i giornalisti. Semmai, il Presidente del Consiglio comunale può chiedere la tessera professionale dei giornalisti, accreditarli. Lo stesso vale per gli operatori tecnici.

Noi giornalisti iscritti all’Albo dei Giornalisti sappiamo benissimo che va osservata una particolare cautela per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e che si deve in ogni caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Del resto, è difficile immaginare che in Consiglio comunale, gli eletti del popolo parlino delle cartelle cliniche della gente o dello stato di salute del cittadino.

Il Garante della Privacy ha risposto, tempo fa, ad un quesito posto da un Comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale.

Nel parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili, ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute, nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.

E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).

La diffusione delle immagini da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l 675/96 e codice deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

A Sciacca prevale anche, stupidamente, la motivazione dei soldi. Ripetiamo che si tratta di una stupida motivazione. Le sedute consiliari non sono quotidiane, diventano sempre più rare. I soldi si possono e si devono trovare, tranne che il contagio della monarchia non prevale sul senso della democrazia.

La qualità e la copertura delle tv locali non possono  essere sostituiti con tecnologie che escludono molti cittadini. Queste ultime possono essere aggiuntive, ma non sostitutive.

Filippo Cardinale