Covid, ecco l’ordinanza di Musumeci di oggi: tutti i punti nel dettaglio

SICILIA.  Tralasciando le diverse pagine di premessa con richiami vari ai precedenti decreti e alle prevedenti ordinanza, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha diffuso l’ordinanza urgenre e contingibile n. 51 del 24 ottobre 2020.

Questa la sintesi delcontenuto dell’ordinanza in vigore dal 25 ottobre al 13 novembre 2020.

Circolazione e spostamenti
Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Esercizi commerciali
Gli esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.

Attività di ristorazione.
L’attività di ristorazione, invece, sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa solo dalle 5 alle 18. E’ invece consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Possibili anche le attività di mense e catering.

Attività didattica
Per le sole scuole superiori è disposta (da lunedì 26 ottobre) la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza.

Mezzi di trasporto
Sul fronte della mobilità si è provveduto a ridurre del 50 per cento la capacità dei posti nei trasporti pubblici su gomma, rotaia e marittimi.

Strutture termali e centri benessere
Dalle 8 alle 20 potranno restare aperte palestre, piscine, strutture termali e centri benessere. Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà permessa l’attività di sale bingo e sale gioco, ma con una limitazione per i clienti del 50 per cento della capienza.

Prevenzione sanitaria.
Le Asp, sotto il monitoraggio dell’assessorato della Salute, avvieranno campagne sulla diffusione dell’epidemia nel territorio regionale mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla popolazione in età scolastica e in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.

Queste le disposizioni in vigore dal 25 ottobre al 13 novembre 2020.

ORDINA
Titolo I
Attività economiche, produttive e sociali
Art.1
(trasporto pubblico)
1. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), al trasporto pubblico funiviario e scolastico.
3. L’Assessorato delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione emana ulteriori disposizioni al fine di disciplinare e regolamentare l’organizzazione dei trasporti pubblici in esecuzione della presente Ordinanza.
Art. 2
(sospensione attività didattica)
1. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. 2. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.
• Art. 3
(circolazione e spostamenti)
1. Su tutto il territorio della Regione Siciliana, ferme le misure maggiormente restrittive per le “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione.
Art. 4
(attività di ristorazione)
I .L’attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei personé per tavolo. La consumazione al banco o comunque in modalità alternative a quella al tavolo è ammessa esclusivamente dalle ore 5 alle ore 18.
2. Nei Comuni indicati come “zone rosse” ovvero oggetto di Protocolli contenitivi è disposta la chiusura totale delle superiori attività.
3. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 24 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nonché le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale di cui all’articolo 1, comma 6, lettera “ee”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.
4. Nel rispetto del DPCM del 18 ottobre 2020, restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti di prevenzione del contagio.
Art. 5
(strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e
palestre)
1. Nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono consentite, dalle ore 8 alle ore 20, le attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre.
Art. 6
(sale gioco, sale scommesse e sale bingo)
1. Le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è in ogni caso limitata al 50% della capienza massima autorizzata. L’attività è consentita dalle ore 8 alle ore 20.
Art. 7
(chiusura nei giorni domenicali e autorizzazione alla consegna a domicilio)
1. Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si applica il precedente articolo 4.
E, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Art. 8
(disposizioni per la Commemorazione dei defunti)
1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell’ i e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.
Titolo II
Ulteriori misure in materia di prevenzione sanitaria
Art. 9
(attuazione degli interventi sanitari
indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza)
1. Al fine di garantire un’adeguata precocità della diagnosi e delle terapie, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta provvedimenti tesi a rafforzare le strategie di monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti paucisintomatici posti in isolamento.
2. Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico presso l’Assessorato della Salute implementa e supporta la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti e le categorie a rischio. Altresì, il Dipartimento promuove presso farmacie e studi dei medici di famiglia una campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce mettendo gratuitamente a disposizione tamponi rapidi antigenici, da praticarsi con il supporto del personale medico e infermieristico, individuato anche tramite gli elenchi di disponibilità all’uopo predisposti dall’A.O.U. Policlinico “G Martino” di Messina.
3. All’attuazione delle misure di cui ai superiori commi, l’Assessorato della Salute provvede entro la data del 30 ottobre 2020.
Art. 10
(disposizioni in materia di Unità Speciali di Continuità Assistenziale)
1. Nel territorio delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti mantengono il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nel rispetto dello standard di una Unità ogni venticinquemila abitanti.
2. Le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assis’tenza dei casi sospetti da Covid-1 9 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
3. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento prestano, in regime h. 24, immediata e urgente assistenza tutte le volte in cui ciò sia ravvisato necessario da parte della Direzione Generale dell’Azienda del S.S.R.
4. Per tutto quanto non previsto in materia di USCA dalla presente disposizione, si rinvia a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente della Regione n. 44 del 16 ottobre 2020.
Art. 11
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
1.1 soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territòrialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali che provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio, indicando altresì il Comune nel quale ciascun soggetto è sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Il medesimo elenco, limitatamente ai dati di natura comunale, deve essere trasmesso a ciascun Sindaco per il proprio Comune.
2. Le misure indicate al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell’Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni dieci indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al test diagnostico rapido. L’elenco nominativo dei soggetti di cui al presente comma è trasmesso alle Prefetture competenti per territorio e, con cadenza giornaliera, comunicato all’Assessorato regionale della Salute da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali.
3. L’inadempimento ditale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020.
Art. 12
(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)
1. Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020.
2. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
3. L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Art. 13
(uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall’obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma che precede, possono essere utilizzate le
mascherine di comunità, le mascherine monouso e ogni ulteriore dispositivo di protezione delle vie aeree anche autoprodotto purché in materiale idoneo a garantire una adeguata protezione.
Art. 14
(raccomandazioni comportamentali)
1. E’ fortemente raccomandata la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario.
2. Ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, è altresì raccomandato che l’uscita dalla propria abitazione per l’approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.
Art. 15
(ulteriori misure di prevenzione sanitaria e di contenimento
del contagio da Covid-19)
1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, sotto il monitoraggio dell’Assessorato della Salute avviano campagne sulla diffusione nel territorio regionale della epidemia, medianti appositi progetti di tracciamento a partire dalla popolazione in età scolastica ed in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le Aziende Sanitarie, ad integrazione del proprio, si avvarranno del personale selezionato dalla AOU Policlinico G. Martino di Messina.
3. L’Assessorato regionale della Salute provvede, altresì, alla integrazione dei profili professionali di cui alle procedure selettive attuate con assistenti sanitari, tecnici di laboratorio biomedico, psicologi, psicoterapeuti, chimici ed informatici.
4. Sono fatte salve le altre disposizioni contemplate dalle Ordinanze del Presidente della Regione n. 42 del 15 ottobre 2020 e n. 48 del 19 ottobre 2020.
Art. 16
(disposizionifinali)
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza, con efficacia dal 25 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

ECCO L’ORDINANZA IN PDF: Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24-10-2020