Consuntivo 2019: il Comune di Sciacca “è strutturalmente deficitario”. Ecco le conseguenze e le sanzioni

SCIACCA. Il Comune di Sciacca risulta, sulla base dei nuovi parametri, strutturalmente deficitario. In particolare il parametro che ha portato l’Ente al raggiungimento di metà dei parametri di deficitarietà, rispetto al rendiconto 2018, è quello riguardante la sostenibilità del disavanzo a carico dell’esercizio 2019, che risulta essere maggiore dell’ 1,20%. L’indicatore prevedere il rapporto fra il disavanzo stanziato nell’esercizio 2019 e il totale delle entrate dei primi tre titoli del bilancio. Se il rapporto risulta inferiore all’1,20 il parametro non è deficitario, diversamente viene individuato la condizione “SI” quale elemento di deficitarietà. La sussistenza di tale condizione, al sensi dell’art. 243 del Testo Unico, fa scattare, a partire dal bilancio 2021 rif. rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento del bilancio che si intende approvare), alcune conseguenze in materia di adeguamenti tariffari e maggiori controlli centrali da parte del Ministero dell’interno, che di seguito si riportano”. 

E’ questo il passaggio (pagina 14 della relazione) più critico ed eclatante contenuto nella relazione di 107 pagine sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, approvata con delibera di giunta municipale n. 98 del 14 agosto 2020.

Quali sono le conseguenze? Sono riportate nella stessa pagina 14 della relazione:

ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (ART. 242 TUEL)

  1. Gli enti locali strutturalmente deficitari:i, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli enti locali. Il controllo e’ esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita ‘finanziaria.
  2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi . Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:  a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) ……………………..c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
  3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. / coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. / costi complessivi di gestione de/servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.3-bis. “I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le societa’ controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta’ strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa’ medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
    1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita’ per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
    2. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a do’ tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e’ applicata una sanzione pari all’1% per cento delle entrate correnti risultanti dal ((rendiconto della gestione)) del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. ((Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno.)). La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente locale e’ tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.