Concorso Polizia Municipale di Sciacca: Tar dichiara legittimi i provvedimenti emanati dal Comune

SCIACCA. Illegittimi i provvedimenti del concorso pubblico bandito dal Comune di Sciacca nel febbraio 2021a per la copertura di n. 28 posti a tempo pieno e indeterminato, in vari profili professionali, tra i quali quello per un posto per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale.

Lo ha stabilito il Tar Palermo dopo un ricorso presentato da un dipendente dell’ente che dichiarava di potersi avvalere della clausola di esonero dalla fase preselettiva del concorso. Il candidato era stato escluso poiché la commissione aveva ritenuto non comprovato il motivo di esonero dalla prova preselettiva, non potendo, a tal fine, riconoscersi l’equivalenza del servizio pregresso prestato presso altre amministrazioni.

Il candidato proponeva formale reclamo a seguito del quale veniva “ammesso con riserva” alle successive fasi della selezione, giungendo primo. La commissione, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, decideva allora di confermare la sua esclusione. Frattanto, il candidato intraprendeva un’azione giudiziaria innanzi al Tar Palermo. Avverso la suddetta azione si costituiva in giudizio il Comune di Sciacca con l’avvocatura comunale e la vincitrice del concorso, allo scopo di ottenere il rigetto del ricorso proposto. Tale ricorso veniva notificato anche agli altri soggetti collocati in graduatoria in posizione utile. Tra questi, anche il secondo in graduatoria, il quale, al fine di tutelare i propri diritti, conferiva il mandato difensivo all’avvocato Santo Botta.

Quest’ultimo, oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso, evidenziava plurimi motivi di inammissibilità dello stesso. I giudici, con ordierna sentenza, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dell’avvocato Santo Botta nell’interesse del secondo in graduatoria, ha rilevato come la clausola del bando di concorso contestata era insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche e, pertanto, non avrebbe consentito al ricorrente di cumulare il proprio servizio con quello, di per sé insufficiente, svolto in favore del Comune di Sciacca.

Pertanto, ad avviso del Tar, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando ovvero il provvedimento di esclusione del 21 ottobre 2021 posto che “l’ammissione con riserva non costituisce un atto di ritiro del provvedimento di esclusione, ma semplicemente un atto di differimento dell’effetto escludente, con cui si rinvia la disamina della fattispecie ad un momento successivo, in modo da non frustrare nell’immediato il prevalente interesse partecipativo in ossequio al principio del favor partecipationis”

Pertanto, con la pronuncia di oggi il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal candidato, confermando la legittimità degli atti della selezione. A seguito dell’approvazione del bilancio consolidato, il Comune di Sciacca ha disposto lo scorrimento della graduatoria consentendo anche all’assistito dell’avvocato Botta, collocato al secondo posto, di essere assunto.