CHIEDEVA 20 MILA EURO PER DANNI DA MOBBING MA VIENE CONDANNATO E DEVE PAGARE SPESE PROCESSUALI
L’Arch. R.P. di 41 anni di Agrigento, nel 2006 trasferito presso il Comune di Montallegro con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico a partire dall’aprile 2009 denunziava di essere stato vittima sul luogo di lavoro di una serie di comportamenti prevaricatori e vessatori inquadrabili nel paradigma del cd. “mobbing verticale” e che la condotta di mobbig posta in essere nei suoi confronti gli aveva determinato uno stress psicologico talmente elevato da costringerlo a cure mediche specialistiche; pertanto adiva nel 2001 il Giudice del lavoro di Agrigento chiedendo la condanna del Comune di Montallegro anche al risarcimento dei danni fisici, psicologici e biologici subiti in seguito alle condotte mobizzanti asseritamente perpretrate quantificabili in euro ventimila. Tra l’altro il ricorrente lamentava di essere stato adibito ad un’attività “di mero messo comunale…confermata dalla circostanza che frequentemente egli veniva interessato da trasferte in località distanti, come la città di Palermo, rimanendo dunque esposto ad innumerevoli pericoli per la propria incolumità e sicurezza senza peraltro essere in possesso della qualifica di autista o commesso, subendo oltretutto un pericoloso demansionamento”. Si costituiva in giudizio il Comune di Montallegro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. In particolare l’Avvocato Rubino ha dimostrato che il ricorrente aveva provveduto con ritardo all’espletamento delle funzioni a lui affidate, causando anche un danno erariale al comune di appartenenza, e che durante l’espletamento dell’incarico di titolare di posizione organizzativa aveva provveduto all’evasione di un numero di pratiche di concessione edilizia piuttosto esiguo . Il Giudice del Lavoro di Agrigento, dr.ssa Chiara Gagliano, condividendo le tesi difensive prospettate dall’Avvocato Rubino , ritenendo l’assoluta carenza di prova in ordine alla sussistenza di una volontà dell’amministrazione comunale di porre in essere un’obiettiva strategia persecutoria o vessatoria nei confronti del tecnico comunale, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 3.528,00 , oltre iva, cassa di previdenza forense e spese generali come per legge. il Comune di Montallegro nulla pertanto dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno da mobbing al tecnico comunale e quest’ultimo dovrà anche pagare le spese processuali.