Annullato debito tributario di circa 4 milioni e mezzo di euro ad importante azienda saccense
SCIACCA.La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia di secondo Grado di Palermo SEZ. III, ha, confermato le sentenze già emesse dalla commissione Provinciale Tributaria di Agrigento – ora Corte di Giustizia Tributaria, ed impugnate dalla Agenzia delle Entrate, e ha annullato un debito tributario di circa € 4.500.000;
L’ingente importo era stato contestato ad una grossa azienda saccense a seguito di una verifica fiscale. Si contestava una serie di incongruenze contabili ed il valore delle rimanenze esposte nell’anno di imposta 2015.
La società, confermando la fiducia, è stata assistita dallo studio legale dell’avvocato Ignazio Bivona ed dallo studio legale tributario del dottor Antonino Calascibetta.
Il lavoro sinergico delle due professionalità, oltre che all’annullamento dell’importante debito, hanno pure consentito l’assoluzione degli amministratori delle società dalle loro rispettive responsabilità penali poiché a seguito della contestata violazione dell’art. 4 della legge 74/2000, il Tribunale di Sciacca, ed in particolare il Giudice per l’Udienza preliminare, era stato chiamato ad esaminare la questione sotto il profilo penale ritenendo, su richiesta della pubblica accusa di archiviare ogni contestazione, non sussistendo profili penali che potevano fruttuosamente pervenire alla fase dibattimentale..
La Corte ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia e ha accolto nella loro interezza le difese dei due difensori della società saccense poiché sono state fornite le prove, anche in secondo grado, che nessuna violazione tributaria era stata commessa da parte della società e dei suoi soci.
In particolare, la Corte ha ritenuto che le operazioni contabili poste in essere dalla società erano state nel tempo regolari e che la prova posta in essere dalla società era tale da supportare le difese in relazione alla regolarità delle fatture emesse nel processo penale e nel processo tributario, prove che sono state offerte, già nel processo Tributario di Primo grado ed innanzi al Tribunale di Sciacca, con il deposito di una pluralità di consulenze tecniche, di una relazione notarile e dalla ricostruzione delle posizioni bancarie risultanti regolari.
Inoltre, la Corte ha affermato che alcuna prova concreta era stata messa in campo dalla Agenzia in ordine alle contestazioni ed ai rilievi mossi alla società soprattutto in virtù delle novità normative che si sono succedute nella riforma del Processo Tributario, in particolare ai sensi della legge n. 130 del 2022 ha inserito all’ art. 7, D.Lgs. 546 del 1992 un comma 5 bis, che per la prima volta, ha disciplinato espressamente l’onere della prova nel processo tributario ed i criteri di valutazione degli elementi di prova emersi nel processo stesso, intervenendo altresì sugli elementi che il giudice deve porre a base della propria decisione di conferma o annullamento dell’atto impugnato.
Va precisato come la stessa Corte abbia evidenziato la estrema complessità dei temi giuridici affrontati nel corso del giudizio.
I difensori, adesso, auspicano che il contenzioso “possa avere finalmente termine per consentire alla società di poter lavorare con maggiore serenità e soprattutto determinazione vista l’importante offerta di lavoro che pone in essere nell’agrigentino”.