CENTRO COMMERCIALE “IL CORALLO”: IL TAR CONDANNA LA CENTER GROSS SICILIA SRL E DA’ RAGIONE AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI SCIACCA

Il supermercato Pam non può aprire di domenica e nei giorni festivi. IL CORRIERE DI SCIACCA PUBBLICA PER INTERO LA SENTENZA

Come si ricorderà la Center Gross Sicilia srl, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Raimondi, aveva proposto un ricorso davanti al tar sicilia contro il comune di sciacca e l’assessorato regionale delle attività produttive, al fine di ottenere la deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva. Sono intervenuti nel giudizio ad opponendum un folto numero di titolari di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari di sciacca, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per chiedere il rigetto del ricorso, in ragione dell’evidente concorrenza sleale e del potenziale sviamento di clientela.

Il tar sicilia palermo, Sez. 3, presidente il dr. Nicolò Monteleone, relatore la dr.ssa Maria Cappellano, alla luce della documentaziione prodotta in giudizio dagli avvocati Rubino ed Alfieri, difensori dei commercianti saccensi interventori ad opponendum, ha respinto il ricorso proposto dalla Center Gross Sicilia srl, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3000. Pertanto, per effetto della sentenza del tar sicilia, la Center Gross Sicilia srl non potrà usufruire della deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, laddove ha dato in subaffitto alla società supermercati San Giorgio srl la gestione del reparto avente ad oggetto l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

Il vice sindaco Carmelo Brunetto si e’ “reso disponibile ad un incontro con le organizzazioni di categoria al fine di ottimizzare le chiusure delle attivita’ di generi alimentari” facendo riferimento all’ordinanza n.109. Quella cioe’ che disciplina le aperture nei giorni festivi solo secondo un calendario stabilito.

Nella foto il supermercato Pam e l’avvocato Girolamo Rubino

ECCO LA SENTENZA DEL TAR SICILIA -PALERMO

N. 02326/2011 REG.PROV.COLL. N. 00977/2011 REG.RIC.
 
                                                                      REPUBBLICA ITALIANA
                                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
 SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2011, proposto da:
Center Gross Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Salvatore Raimondi, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto legale in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;
contro
– il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Serra, e con domicilio eletto in Palermo, via Trinacria n. 19, presso lo studio dell’avv. Francesco Ruggeri;
– l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
 
e con l’intervento di

ad opponendum:
– Confcommercio di Sciacca, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– NOICOM, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Esse Tre s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– COBBLIPUA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Supermercati Segreto di A. Segreto & C., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– Supermercati s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, e con domicilio eletto presso lo studio legale Rubino in Palermo, via G. Oberdan n. 5;
per l’annullamento

– del provvedimento del Comune di Sciacca del 22 febbraio 2011, notificato nella stessa data, con il quale si diffida la ricorrente ad attenersi alle disposizioni dettate dall’Assessorato Regionale delle Attività produttive con circolare n. 768/GAB del 21 febbraio 2011;
– della citata circolare dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 768 del 21 febbraio 2011, con la quale si stabilisce che è escluso dalla deroga alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, di cui all’art. 14 L. reg. n. 28 del 1999, il settore alimentare pure nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, si tratti di grande struttura di vendita in cui le attività contemplate dalla deroga sono prevalenti;
 
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 935 del 18.05.2011, di rimessione della causa sul ruolo, in applicazione dell’art. 55, comma 5, c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca; Vista l’ordinanza cautelare n. 449 del 03.06.2011;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 10.06.2011;
Visto l’atto di intervento ad opponendum proposto dai soggetti meglio specificati in epigrafe;
Viste le memorie depositate dal Comune di Sciacca, dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e dalla ricorrente;
Relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2011 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                                                                                                            

FATTO

A. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato la circolare assessoriale n. 768 del 2011, e il provvedimento applicativo, in epigrafe indicato, emesso dal Comune di Sciacca, premettendo:
– che la A.P.L. s.r.l. aveva ottenuto dall’intimata amministrazione comunale l’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita (atto n. 1466/2008) per i settori merceologici alimentare e non alimentare, per una superficie complessiva di mq 4.200,00 (di cui mq 2.400,00 per il settore non alimentare);
– di avere stipulato, in qualità di affittuaria, con la A.P.L. s.r.l. (concedente) un contratto di affitto di ramo di azienda da esercitare all’interno del “Parco Commerciale via Allende”, sito nel territorio di Sciacca, giusto contratto stipulato in data 25.10.2010;
– di avere formalmente comunicato, nella anzidetta qualità di affittuaria, al Comune di Sciacca di avere iniziato l’attività commerciale nell’impianto denominato “Centro Corallo” (v. comunicazione del 04.11.2010), precisando che l’attività prevalente, oggetto di deroga per l’apertura domenicale, riguardava il settore non alimentare, in applicazione del criterio della superficie (superiore al 50 %); con successiva precisazione, da parte della società concedente, circa l’ampliamento della superficie di vendita;
– che, confidando nell’applicazione della deroga alla chiusura domenicale prevista dall’art. 14, comma 1, della 1.r. n. 28/1999, la ricorrente procedeva all’assunzione di n. 62 unità di personale dando inizio alla propria attività;
– di avere ricevuto dal Comune intimato una diffida ad attenersi alla circolare dell’Assessorato Regionale Attività Produttive, in ragione della insistenza delle attività di vendita all’interno di una medesima unitaria grande struttura.
Impugna entrambi gli atti appena citati, affidando il ricorso all’unica articolata censura di Violazione e falsa applicazione dell’ari’. 14 della L. reg. 28 dicembre 1999, n. 28. Eccesso di potere per contraddittorietà. Viola ione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. reg. 30 aprile 1991, n. 10 sotto il profilo del difetto di motivazione:
si sostiene che, in base ad una corretta lettura della norma regionale (art. 14), in presenza di vendita prevalente di generi contemplati dalla deroga, quest’ultima ricomprende l’intero esercizio commerciale, come confermato dallo stesso concetto di “prevalenza”.
La circolare assessoriale impugnata, nel ritenere non applicabile la deroga alla chiusura domenicale alle medie e grandi strutture di vendita che insistono in una struttura commerciale unitaria, come per esempio i centri commerciali, si porrebbe, quindi, in contrasto con la norma regionale citata.
La ricorrente censura i provvedimenti sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto per un verso la circolare richiama il concetto di prevalenza; per altro verso, menziona, per escluderla dalla deroga, la struttura unitaria; ponendosi anche in contrasto con le precedenti circolari dell’Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca (9 ottobre 2003, n. 8; 9 febbraio 2004, n. 1).
Chiede, quindi, previa sospensione degli effetti, l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. — Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, senza spiegare difese scritte.
C. — Con ordinanza collegiale n. 935 del 18.05.2011 la causa è stata rimessa sul ruolo, in applicazione dell’art. 55, comma 5, c.p.a..
 
D. — All’esito della camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011, in cui si è costituito il Comune di Sciacca, è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 449/2011, depositata il 03.06.2011, con cui è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza del 2 dicembre 2011 per la discussione del ricorso nel merito.
E. — In data 10.06.2011 l’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione.
F. — Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 28-30 settembre 2011 e depositato il successivo 5 ottobre, hanno fatto ingresso nel presente giudizio due associazioni di categoria e alcuni titolari di esercizi commerciali siti nel Comune di Sciacca, avversando il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
G. — Con memoria depositata il 19.10.2011, il Comune di Sciacca ha difeso la propria posizione, sostenendo la natura meramente applicativa dell’atto di diffida, rispetto alle prescrizioni contenute nella circolare assessoriale.
H. — Con memoria depositata in data 21.10.2011, l’Avvocatura dello Stato ha difeso l’operato del competente Assessorato, sostenendo la necessità che il criterio della prevalenza trovi applicazione nel presupposto dell’unitarietà dell’esercizio commerciale interessato.
I. — Con memorie depositate il 31.10.2011 e 11.10.2011 (replica), la ricorrente ha ribadito le proprie tesi difensive, eccependo l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum per carenza di interesse e insistendo, nel merito, per l’accoglimento del ricorso.
L. — Alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2011, presenti i difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

A. — Viene in decisione la controversia instaurata dalla società ricorrente, la quale contesta l’interpretazione fornita, con la circolare impugnata (n. 768/GAB del 21 febbraio 2011), dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive dell’ambito di applicazione dell’art. 14 della L.R. n. 28/1999, e il conseguente provvedimento applicativo assunto dall’amministrazione comunale di Sciacca.
A.1. — Va preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum, nella parte in cui lo stesso è stato proposto dalla Confcommercio di Sciacca e dalla NOICOM; mentre va dichiarato ammissibile per tutti gli altri intervenienti.
Va, invero, premesso, in linea generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, alle associazioni di categoria sono riconosciute posizioni soggettive tutelabili in giudizio in quanto riferibili all’associazione in quanto tale — situazione che non ricorre nel caso di specie – ovvero alla categoria dalle stesse rappresentata.
In quest’ultima ipotesi — che ricorre nella fattispecie in esame -condizione imprescindibile per ritenere sussistente la legittimazione ad agire in giudizio è che, nella controversia in esame, non siano coinvolti interessi di singoli appartenenti alla categoria, in potenziale contrasto con la posizione fatta valere dalla associazione stessa; in altre parole, la legittimazione ad intervenire va riconosciuta all’interveniente, il quale dimostri di essere titolare di un interesse di fatto ad una pronuncia giurisdizionale favorevole all’intera categoria dei propri soci (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2008, n. 3451; 17 luglio 2004, n. 5138; 18 settembre 2003, n. 5307; Tar Veneto, III, 8 settembre 2008, n. 2692).
Va, pertanto, negata la legittimazione ad agire in giudizio dell’associazione di categoria, qualora non sia provato che gli interessi di tutti gli iscritti alla associazione stessa siano conformi a quello, per la cui tutela l’associazione agisce.
Venendo alla vicenda per cui è causa, dall’esame dello Statuto della Confcommercio di Agrigento (in atti) è agevole desumere che detta articolazione locale si prefigge la tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore terziario, nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della provincia di Agrigento; laddove l’interesse fatto valere con la proposizione dell’intervento ad opponendum inerisce, essenzialmente, alla tutela delle posizioni degli operatori commerciali insediati sul territorio, i quali si trovino in posizione di concorrenza con la ricorrente, assumendo, quindi, la difesa soltanto di alcuni degli operatori commerciali insediati nel territorio interessato.
Quanto alla NOICOM, atteso che non è stato fornito al Collegio alcun corredo probatorio a sostegno della legittimazione ad intervenire di detta associazione, e venendo in rilievo solo l’accennato generico ruolo di rappresentanza della categoria commerciale di riferimento, contenuto nel ricorso introduttivo (pag. 6), non resta al Collegio che dichiarare, anche in tal caso, l’inammissibilità dell’intervento per tale soggetto.
L’intervento si presenta, invece, ammissibile quanto ai titolari degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, aventi tutti sede in Sciacca.
A.2. — Va, ora, vagliata l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, dell’intervento ad opponendum, sollevata dalla ricorrente. Sostiene, in particolare, parte ricorrente che, poiché il Sindaco del Comune di Sciacca, con ordinanza n. 66 del 09.09.2011, ha autorizzato tutti gli esercenti del settore alimentare all’apertura anche domenicale e festiva, con generalizzazione della deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, non vi sarebbe alcun interesse concreto ed attuale a supporto dell’atto di intervento.
L’eccezione non può trovare adesione, atteso che il citato provvedimento sindacale, peraltro prodotto dagli stessi intervenienti, va letto ed interpretato unitamente alle risultanze della conferenza di servizi che ne ha costituito il presupposto (espressamente richiamata nell’atto sindacale): in tale conferenza l’amministrazione comunale di Sciacca ha inteso aderire alle richieste delle organizzazioni sindacali di categoria dei commercianti, nel senso di apportare, all’ordinanza di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, modifiche temporanee; e non ponendo, comunque, alcuna definitiva regolamentazione dei contrapposti interessi.
Del resto, come fondatamente sostenuto dalla difesa degli intervenienti in sede di discussione orale, l’eventuale declaratoria di carenza di interesse alla proposizione dell’atto di intervento ad opponendum, dovrebbe logicamente indurre il Collegio a dichiarare lo stesso ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: ma, per quanto sopra rilevato in ordine all’interpretazione dell’atto sindacale nel suo complesso, a detta conclusione non si ritiene di potere approdare, procedendo, quindi, all’esame del merito della controversia.
A.3. — Il Collegio, in considerazione dell’esatta ricostruzione in punto di fatto della vicenda contenziosa, come emersa a seguito delle difese di tutti i contraddittori e rivedendo – melius re perpensa – la statuizione assunta, con sommaria delibazione, in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia infondato.
Va premesso, che nella Regione Siciliana, titolare di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 14, lett. d), dello Statuto, la disciplina generale degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali è contenuta nell’articolo 12 (Titolo IV) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale stabilisce che “1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercii di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti… (omissis)…”.
La libera determinazione dell’esercente è soggetta solo ad alcuni limiti previsti dalla richiamata disposizione (divieto di apertura prima delle ore 7.00 e chiusura alle 22.00, o 23.00; divieto di superare il numero di 12 ore di apertura giornaliera; divieto di apertura domenicale e festiva, derogabile ai sensi dell’art. 12, comma 5; divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, se prevista).
La possibilità di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva è consentito, per quanto qui di interesse, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1, della 1.r. n. 28/1999 – posto a chiusura del medesimo Titolo IV – il quale stabilisce che: “1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, mobili d’arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche… (omissis)….”.
In relazione alla materia del contendere, è necessario chiarire quali siano i limiti di applicazione della deroga all’obbligo di apertura domenicale e festiva sancita dal comma 1 dell’art. 14 e, in particolare, come debba essere inteso il richiamo, contenuto nell’art. 14, all’attività svolta in maniera “esclusiva o prevalente”.
Quanto al criterio della “prevalenzd’, come argomentato anche dalle parti, sulla corretta esegesi e portata applicativa della norma sono intervenute, nel tempo, circolari interpretative del competente Assessorato Regionale:
– con una prima circolare resa dall’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, 9 ottobre 2003, n. 8, si è stabilito che “per l’accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al
 
reddito prodotto dall’attività per cui è prevista l’applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali”;
– con successiva circolare del medesimo Assessorato 9 febbraio 2004, n. 1, è stato ulteriormente chiarito che, oltre al criterio indicato dalla prima circolare, si sarebbe potuto fare riferimento alla superficie utilizzata per la vendita dei prodotti relativi all’attività prevalente, che in ogni caso deve essere “superiore al 50 % della supefflcie di vendita complessivd’.
L’applicazione del criterio della “prevalenza” presuppone, tuttavia, che l’attività di vendita mista, con commercializzazione prevalente dei prodotti elencati nel citato art. 14, comma 1, inerisca ad un unico esercizio commerciale; ed è proprio nella ritenuta sussistenza di detto presupposto fattuale che questa Sezione ha ritenuto sussistere elementi di fondatezza del ricorso in esame, in quanto, dalla documentazione versata in atti in fase cautelare, l’attività commerciale svolta dalla ricorrente pareva inerire al medesimo esercizio, sebbene con reparti separati (com’è ovvio che debba essere, quando si svolge un’attività mista nel settore alimentare e non alimentare).
E’, infatti, certamente condivisibile, in generale, l’assunto secondo cui, una volta accertata in concreto la prevalenza, non possa essere inibita la vendita dei prodotti residui (cioè non prevalenti), in quanto tale eventuale scelta (divieto per i soli prodotti residui) si porrebbe in contrasto con l’art. 14, comma 1, citato, il quale, nel riferirsi agli esercizi che commercializzano in maniera prevalente la tipologia dei prodotti menzionati, intende indubbiamente riferirsi all’attività commerciale nella sua interezza.
La stessa norma, nel fare riferimento agli “esercizi specializzati” — e pur utilizzando una formulazione non particolarmente felice — non può, tuttavia, che presupporre il carattere unitario dell’esercizio commerciale dedito all’attività di vendita “mista”; il che risulta confermato, ad avviso del Collegio, non solo dallo stesso concetto normativo di “prevalenza”, ma proprio dai criteri elaborati — e non contestati – per l’accertamento della prevalenza: a) quello del reddito prodotto dall’attività, per la quale è prevista l’applicabilità della deroga, il quale non potrebbe, in concreto, risultare applicabile, se l’attività cd. prevalente e quella cd. residua venissero svolte da due soggetti distinti, in totale autonomia gestionale; b) quello della superficie, che presuppone logicamente l’inerenza della superficie totale di vendita al medesimo esercizio commerciale.
L’assunto è confermato dalla stessa circolare impugnata, nella parte in cui precisa che, all’interno del medesimo centro commerciale, gli esercizi di vendita di prodotti alimentari devono osservare l’eventuale disposizione comunale di chiusura; e distingue i predetti dagli esercizi specializzati, quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, vendita di bevande, non assimilati dal legislatore alla vendita di prodotti alimentari e, come tali, inclusi dal legislatore nella deroga.
Calando dette coordinate ermeneutiche nel caso di specie, va rilevato che la società ricorrente, subaffittuaria di ramo di azienda per la gestione dell’esercizio commerciale sopra indicato, in base all’ultimo controllo effettuato dalla resistente amministrazione comunale sulla superficie di vendita tramite sopralluogo del 21.12.2010, aveva a disposizione, per lo svolgimento dell’attività commerciale, la seguente superficie di vendita, evidenziata in seno al ricorso proprio in relazione all’invocata applicazione del criterio della prevalenza: mq 1.157,00 destinati ad attività di vendita di supermercato e vancasse;
mq 2.683,00, per attività di vendita di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, mobili d’arredamento, accessori per giardinaggio;
mq 40 destinati alla vendita di piante, fiori e giardinaggio;
mq 1065 destinati alla vendita, tra l’altro, di arredo bagno, illuminazione, tessile (rientranti, secondo il Ministero Sviluppo Economico nel settore merceologico di riferimento); su una superficie complessiva di vendita determinata in mq 4.945,00.

Risulta, peraltro, dalla documentazione depositata con l’atto di intervento ad opponendum che:
– la ricorrente gestisce unitariamente il centro commerciale, nelle sue diverse componenti, avendo costituito, peraltro, reparti autonomi adibiti distintamente alla vendita e/o somministrazione di beni, anche alimentari, e di servizi;
– la stessa ha dato in subaffitto alla società Supermercati San Giorgio s.r.l. la gestione del reparto avente ad oggetto l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nella formula commerciale del supermercato, con autonomia gestionale del subaffittuario, costituendo, pertanto, un autonomo esercizio commerciale (v. allegato 5 alla produzione documentale dell’atto di intervento).

Così delineata in punto di fatto la reale situazione, le doglianze mosse dalla ricorrente risultano sganciate dalla reale situazione fattuale; sicché, del tutto logicamente la deroga non avrebbe potuto ricomprendere un autonomo esercizio commerciale – pure inserito nell’ambito del centro commerciale – esclusivamente adibito a vendita di prodotti del settore alimentare; e nessuna violazione della norma regionale, né contraddittorietà, avuto riguardo al caso di specie, è stata posta in essere, avuto riguardo al peculiare caso concreto, né dal provvedimento regionale, né dal conseguente provvedimento di natura applicativa posto in essere dal Comune di Sciacca.
Né, tenendo conto della reale situazione di fatto, la ricorrente può vantare alcun interesse, concreto ed attuale, a censurare la circolare impugnata, nella parte in cui la stessa fa genericamente riferimento alle grandi strutture di vendita, atteso che, come accertato in punto di fatto, l’esclusione dalla deroga, di cui la stessa risulta in ultima analisi destinataria, riguarda un esercizio commerciale autonomo, adibito a supermercato, inserito all’interno del centro commerciale.
Tale dato non viene smentito da parte ricorrente, la quale si limita ad affermare che, con il contratto di subaffitto, la predetta si sarebbe limitata ad affidare la mera gestione di un reparto ad un terzo.
Detta affermazione è, tuttavia, smentita dall’esame del contratto di subaffitto, nel quale, a tacer d’altro, sono disciplinati: la volturazione, da parte della società subaffittuaria, delle autorizzazioni amministrative (art. 4) e dei contratti di fornitura di servizi (art. 9); l’autonomia gestionale del subaffittuario (art. 13); la previsione, oltre che di un canone fisso, anche di uno variabile, come percentuale da calcolarsi in relazione al fatturato del reparto alimentare concesso in subaffitto (art. 6), il che, detto altrimenti, non può che tradursi nella (ovvia) riferibilità del fatturato al solo subaffittuario, per il quale il subaffittuario ha un proprio registro dei corrispettivi (v. art. 6 cit.);
Alla luce delle considerazioni esposte, i provvedimenti impugnati resistono alle censure mosse con il ricorso introduttivo, il quale va rigettato.

 Vanno conclusivamente adottate le seguenti statuizioni:

– va dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum, limitatamente alla Confcommercio di Sciacca e alla NOICOM;
– il ricorso va rigettato, con salvezza degli atti impugnati;
– le spese — su cui si era statuito in fase cautelare in favore della ricorrente – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei riguardi dell’Assessorato Regionale Attività Produttive e del Comune di Sciacca, con contestuale inefficacia delle relative statuizioni contenute nell’ordinanza n. 449/2011; attesa la parziale declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad opponendum, si ritiene di compensare le stesse tra le parti private.
                                                                                                  

 P. Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum nei limiti di cui in motivazione;
 
b) rigetta il ricorso in epigrafe indicato;
c) condanna la Center Gross Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in favore dell’Assessorato Regionale Attività Produttive e del Comune di Sciacca in € 1.500,00 ciascuno (euro
millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; spese compensate con gli intervenienti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei signori magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente Federica Cabrini, Consigliere Maria Cappellano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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