CAVA SOTTO VINCOLO PAESAGGISTICO, COMMISSARIATA LA SOVRINTENDENZA DI AGRIGENTO

Due particelle di terreno di una cava sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, essendo state identificate all’interno del piano paesaggistico provinciale quali “territori coperti da foreste e da bosco”. Il proprietario della cava di roccia calcarea, un quarantacinquenne di Siculiana, nel 2014 ha chiesto alla Sovrintendenza di Agrigento di procedere alla revisione del piano territoriale paesistico relativamente alla qualificazione delle sue due particelle. E lo ha fatto allegando un’articolata consulenza di parte redatta da Giuseppe Castellana, agronomo. Consulenza che attestava l’assenza dei presupposti per l’identificazione delle particelle quali aree boschive. L’istanza dell’imprenditore non sarebbe stata però riscontrata. E nel 2016, il quarantacinquenne sollecitava e chiedeva notizie in merito. Cosa fatta anche nel 2017 quando l’imprenditore ha notificato un atto di invito alla Soprintendenza, invitandola alla definizione del procedimento. Ma anche tale atto restava – secondo la ricostruzione fornita oggi dall’avvocato Girolamo Rubino – privo di riscontro. L’imprenditore dunque, affidandosi agli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi – ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza avanzata alla Soprintendenza, nonchè per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante definizione del procedimento.

Gli avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno contestato la violazione della normativa sul procedimento amministrativo, laddove prevede l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento iniziato ad istanza di parte. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

La sezione prima del Tar Sicilia – presidente Calogero Ferlisi, relatore Sebastiano Zafarana – ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del silenzio inadempimento e ordinando alla Soprintendenza di provvedere entro trenta giorni alla definizione del procedimento, condannando la Soprintendenza al pagamento delle spese giudiziali. E’ stato nominato anche un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.

Se la Soprintendenza non ottempererà alla sentenza entro trenta giorni, si insedierà quale commissario ad acta il segretario generale della presidenza della regione Siciliana che provvederà in via sostitutiva a spese della Soprintendenza.

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