Cassazione dichiara inammissibile ricorso del Consorzio ASI di Agrigento e conferma condanna in favore di impresa agrigentina

Nel 1991 il Consorzio ASI di Agrigento approvava il progetto dei lavori per la realizzazione di un centro integrato per servizi sociali, reali e tecnologici, d’innovazione di impresa ed opere connesse all’aggiornamento industriale di Aragona Favara.

Nel 1994, si aggiudicava la procedura di gara il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), comprendente I.s.r.l., in qualità di mandataria, e F. s.r.l., S. S.p.a., A. G. C. s.r.l. e C. soc. coop. a r.l., in qualità di mandanti, già affidatario del primo e del terzo stralcio dei lavori.

Tuttavia, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, il Consorzio disponeva due sospensioni dei lavori e due perizie di varianti che comportavano ritardi nel completamento del progetto che veniva terminato dal RTI nel 2002.

Conseguentemente, l’I. S.R.L., con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Consorzio ASI di Agrigento, chiedendo la condanna di tale Ente al risarcimento dei danni pari subiti per i costi addizionali causati dai ritardi.

Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza del Tribunale di Agrigento che accoglieva le richieste della parte attrice, condannando il Consorzio ASI di Agrigento al pagamento di € 277.962,46 a titolo di risarcimento danni; nondimeno, tale pronuncia veniva appellata da entrambe le parti.

Con sentenza del febbraio del 2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento.

A questo punto, il Consorzio ASI di Agrigento proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado.

Al fine di resistere a tale ulteriore iniziativa giudiziaria proponeva un controricorso l’I.srl, sempre con il patrocinio dell’avv. Rubino. In particolare, l’avv. Rubino con il detto controricorso eccepiva l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal Consorzio ASI, in quanto le censure ivi contenute dovevano considerarsi generiche e non autosufficienti.

Ed ancora, il legale incaricato nel merito rilevava che in applicazione del meccanismo del c.d. “prezzo chiuso” gli appaltatori avevano diritto ad essere risarciti per i ritardi imputabili al Consorzio ASI.

Ebbene, all’esito della Camera di Consiglio, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’avv. Rubino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio ASI, confermando la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese giudiziali in favore della I. s.r.l..

In particolare, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo secondo cui nel caso in esame doveva trovare applicazione, così come sostenuto dall’avv. Rubino, il meccanismo del “prezzo chiuso”.

Inoltre, la Cassazione ha altresì confermato la decisione della Corte d’Appello secondo cui l’accettazione da parte della I. s.r.l. di un ribasso non costituiva una nuova offerta, ma semplicemente l’accettazione dello sconto addizionale, ferme restando tutte le altre condizioni del contratto.

In buona sostanza, secondo la Corte poiché i ritardi del progetto erano imputabili al Consorzio, tale circostanza avrebbe giustificato il correttivo dell’adeguamento automatico del prezzo dopo il primo anno, in conformità al meccanismo del “prezzo chiuso”.

Conseguentemente, per effetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stata confermata la sentenza impugnata, l’I. s.r.l. avrà diritto ad ottenere il cospicuo risarcimento in danno del Consorzio ASI di Agrigento.