CASO BONO, ECCO IL PARERE DELLA REGIONE. VALIDO L’ART. 15 DELLA L.R. N. 31 DEL 1985 MA…

Adesso entra in scena l’articolo 70 del D.Lgv 267/2000. A sancire l’incompatibilità deve essere il Tribunale ordinario su azione popolare

E’ arrivato questa mattina in Municipio il parere della Regione sulla incompatibilità del sindaco Vito Bono. Secondo quanto si apprende in queste ore piuttosto concitate, non ci dovrebbero essere sorprese rispetto alle precedenti comunicazioni e al riferimento di una normativa regionale che non lascia dubbi sul fatto che la legge regionale esiste ed è in vigore, anche se contiene una lacuna da sanare. La nota chiarisce anche che l’incompatibilità del sindaco deve essere sancita dal Tribunale ordinario su istanza del cittadino o dell’Organo periferico del Governo nazionale. 

Nella nota della Regione si fa riferimento all’articolo 70 del D.Lgv 267/2000, riportato anche dalla lettera che il segretario generale ha scritto al consigliere Pippo Turco lo scorso 23 gennaio 2012.

“L’argomento può trovare legittima chiarezza e giuridica valenza, essendo venuti meno i Co.Re.Co., solo attraverso l’alternativo percorso descritto dall’art. 70 del D.Lgv. 267/2000, eccezionalmente applicabile in Sicilia in difetto di intervento legislativo regionale specifico, come segnalato dalla Circolare n. 13 / prot. 18410 del 13.06.2008 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, ove si riporta “…L ‘articolo 11 comma 3, della l.r. n.7/92, prevede l’attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di situazione di ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto ad organo diverso dal consiglio comunale. In difetto dell’intervento legislativo come evidenziato, può ricorrere l’esercizio dell’azione popolare disciplinata, per ultimo dall’art.70 del D.Lgs.n.267/2000. Si richiama anche l’art.69, comma 3, del medesimo decreto legislativo…”.

Ma stiamo in attesa per avere qualche elemento in più, anche se i problemi attuali per il sindaco sono anche politici, non solo tecnici. Dunque, la scelta adesso è nella mani del sindaco se dimettersi o no. Non c’è dubbio che a seconda della scelta del sindaco si innesterà quel procedimento giudiziario di cui parla la nota.

Bono fino a ieri sera ripeteva che aspettava la nota della Regione prima di dimettersi, c’è chi spera ancora in un suo passo indietro, la scelta cioè di fare il sindaco e mettersi in aspettativa, ma le intenzioni sono state chiare e nelle prossime ore la città potrebbe non avere più un sindaco. Il primo cittadino potrebbe prendersi qualche altra ora per riflettere. Non c’è dubbio, però, che dopo le sue dichiarazioni sulla preferenza a fare il medico, ha dichirato qaul è la sua priorità. Può un Comune grosso come Sciacca essere governato part time?

 Qui c’è l’aspetto politico, ancor prima di quello tecnico-giuridico.

 Nelle foto la nota pervenuta stamane. Qui di seguito riportiamo il contenuto:

Con la richiesta di parere in esame, pervenuta in data odierna, la S.V. On.le, trasmette la nota del Comune di Sciacca prot. n. 296 del 27 gennaio 2012. Nulla viene indicato sul tema della consultazione.
Preso atto del contenuto della predetta nota comunale, occorre premettere che questo Ufficio legislativo e legale con parere n. 277/11, reso il 3 gennaio c.a. ad altro richiedente (Assessorato della sanità – Dipartimento regionale della pianificazione strategica, richiesta del 27 ottobre 2011), si è espresso per la vigenza in Sicilia delle ipotesi di incompatibilità stabilite dall’art. 15, comma 1 della L. R. 24 giugno 1986 n. 31.
In limine, va doverosamente sottolineato che la peculiare condizione in cui io stesso Sindaco assume trovarsi trova origine — come espresarnente ricordato nella predetta nota n. 296 del 27-1-2012 – nell’affidamento ingnerato, da ultimo, dalla Circolare n.13/2008 dell’Assessorato alla Famiglia, politiche sociale e autonomie locali che, in relazione agli adempimenti dei sindai nuovi eletti, afferma che le ipotesi di incompatibilità degli artt. 9, comma 1, nr. 8, 9 e 15 della Lr. n. 31/1986 e successive modifiche, “con l’entrata a regime del nuovo servizio sanitaria in Sicilia, non si ritengono compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente a imitata organizzazine del servizio sanitario”.
 
Ciò premesso, e di contro, va ribadito il contenuto del parere n. 277/11, peraltro reso a seguito di consultazione richiesta da diverso Dipartimento regionale, che ha affrontato il tema della vigenza nel territorio regionale delle ipotesi di incompatibilità di cui all’art, 15 delle l.r. n. 31/1986 evidenziando che la norma in esame – espressione di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, comma i lett. o) dello Statuto della Regione Siciliana – non è stata ad oggi espunta espressamente dall’ordinamento regìonale.
D’altra parte, non può agevolmente sostenersene l’abrogazione tacita, quantomeno tuzioristicamente e per la possibile attivazione di un contenzioso.

Sulla natura complessa del terna, e sui limiti della eventuale attività ermeneutica, questo Ufficio si era già misurato ed espresso in epoca anteriore alla redazione delle circolari dell’Assessorato alla Famiglia, politiche sociale e autonomie locali nn. 9/2005, 8/2007 e 13/2008 ed aveva ritenuto necessario segnalare (cfr. parere ii. 281/2004) la necessità di un intervento chiarificatore del Legislatore regionale ad oggi non realizzato.
In assenza di tale chiarimento, e ferme restando le problematiche a suo tempo evidenziate. per una migliore intelligenza del terma per cui è parere l’Ufficio evidenzia che la norma in esame non fa differenza tra incompatibilità originaria ed incompatibilità sopravvenuta dichiarando, in entrambi i casi, e nella fattispecie che ci occupa, che l’esistenza della contemporanea titolarità della qualifica di professionista convenzionato con l’unità sanitaria locale e d sindaco comporta la violazione del disposto di legge.
Tale legge regionale, benchè – come già ampiamente rilevato nei citato parere n. 281/2004 – presti il fianco a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo della lirnìtazione del diritto di elettorato passivo che non trova riscontro nell’ordinamento nazionale, non può essere disapplicata fino a quando non sia rimossa dall’ordinamento dal legislatore o dalla Corte costituzionale.
Tutto ciò premesso, ed in relazione a quanto indicato nella nota del Comune, il tema da affrontare appare quello sollevato dal Comune sulla applicabilità alla fattispecie dell’art. 70 del d. lgs. n. 267/2000.
Ed in effetti, in ordine alla procedura da applicare nel territorio regionale per la declataroria delle eventuali incompatibilità, l’art. 70 d.1 D.Lgv. 267/2000 attribuisce il potere di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco “in prima istanza” a qualsiasi cittadino elettore del comune, o a chiunque altro vi abbia interesse, “davanti al tribunale civile” (con ricorso da notificare al sindaco), nonché al prefetto.
La norma in esame, a ben vedere, appare applicabile alla fatispccie per un duplice ordine di ragioni:
– il primo, meramente letterale, trattandosi di norma che espressamente menziona il sindaco come destinatario dell’azione popolare mirata alla declaratoria di decadenza specificamente comminata da un organo terzo (Tribunale civile) in funziona di garanzia;
– il secondo, perché la disposizione disciplina un’azione giudiziari avendo riguardo, pertanto, a materia sottratta all’autonomia legislativa della Regione .
Corre l’obbligo di evidenziare, pertanto, che nessuna decadenza automatica sembra conseguire all’invio della nota prot. n. 1657 del 26 gennaio 2012 dell’Assessorato Autonomie Locali che, nel richiamare la vigenza della norma regionale, ne ha ricordato il contenuto precettivo rimandando – come è naturale che sia – ogni decisione in ordine alla opzione al soggetto titolare dei due incarichi incompatibili.
Appare piuttosto necessario che la decadenza consegua all’attivazione di una specifica procedura che accerti e dichiari l’esistenza della causa d’incompatibilità.

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