Caltabellottese dopo 23 anni di contenzioso riottiene la patente di guida: indennizzato con 8000 euro
Nel lontano 1996, la Prefettura di Agrigento disponeva la revoca della patente di guida del Sig. G.C., originario di Caltabellotta, in atto residente a Santa Margherita Belice , per asserita mancanza dei requisiti morali in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Il Sig. G.C., dopo aver espiato la misura di prevenzione, domandava il rilascio della propria patente di guida, ma la Prefettura di Agrigento respingeva la richiesta. Ritenendo illegittimo il provvedimento della Prefettura di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Catania, che veniva accolto in fase cautelare e, conseguentemente, veniva rilasciato un titolo provvisorio di abilitazione alla guida. A distanza di diversi anni dall’istaurazione di tale giudizio, il TAR- Catania, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario competente per territorio, sicché la causa veniva riassunta da G.C. avanti il Tribunale Civile di Palermo. Si deduceva, in giudizio, l’illegittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Agrigento aveva negato la restituzione della patente al proprio assistito, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 120 del C.d.S., evidenziando che, nel caso di specie, non vi fossero più elementi ostativi, concreti ed attuali, volti a legittimare la revoca della patente disposta nei confronti del ricorrente. Con sentenza dello scorso 3 novembre, il Tribunale Civile di Palermo, dopo ben 23 anni dall’inizio del contenzioso, in accoglimento delle tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Piazza accertava la sussistenza del diritto di G.C. alla restituzione della patente di guida, illegittimamente negatagli dalla Prefettura di Agrigento, che veniva anche condannata al pagamento delle spese di lite. Si proponeva, successivamente, innanzi alla Corte di Appello di Catania un ricorso ex art. 2 e ss. L. n. 89/01 (Legge Pinto) contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio durato complessivamente ben 23 anni. la Corte di Appello di Catania, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla Legge Pinto per il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo ha accolto il ricorso proposto dal sig. G.C. e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di 8 mila euro in favore del ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto, oltre al pagamento delle spese di lite.