Cadde dal muretto durante il carnevale di Sciacca del 2019 riportando trauma cranico. Il giudice rigetta la richiesta di risarcimento del danno di 350mila euro

Il fatto avvenne intorno la mezzanotte del 3 marzo 2019, durante lo svolgimento del carnevale. Un giovane mazarese cadde dal muretto riportando gravi lesioni. Intentò causa contro il Comune per 350mila euro di risarcimento

SCIACCA- L’ufficio legale del Comune di Sciacca, rappresentato dall’avvocato Nicola Bellia, è riuscito a smontare l’impianto accusatorio nella causa civile contro il Comune di Sciacca per un risarcimento danni per 350mila euro. Era la mezzanotte del 3 marzo 2019, quando il mazarese Leonardo Bono, allora ventenne, precipitò dal muretto situato presso il primo ripiano della scalinata pubblica che collega via Eleonora D’Aragona con la Piazza Angelo Scandaliato. Fece un volo di 4 metri. Si era seduto sul muretto perimetrale, ma precipitò riportando un trauma cranico. Il giovane intentò la causa contro il Comune imputando la responsabilità al Comune di Sciacca. Tra i vari punti a sostegno della causa risarcitoria, quello che la che la scala in questione presentava diverse difformità a livello strutturale e inadeguatezze normative relative alla sicurezza pubblica, di cui al D.M. 236/1989; che nello specifico la scala in oggetto non ha un andamento regolare, è priva di corrimano sia laterale sia centrale, presenta difformità di materiale e strutturali e risulta essere priva di illuminazione pubblica. Insomma, una serie di difformità elencate a sostegno della causa intentata da Bono che imputerebbe al Comune la responsabilità per i danni occorsi derivanti dal mancato adeguamento dell’opera pubblica alle vigenti normative in materia di sicurezza. Dall’altra parte, il Comune di Sciacca, per mezzo del suo legale Nicola Bellia, chiedeva il rigetto dei punti elencati da Bono anche in ragione che “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e non fosse dunque applicabile al caso di specie”. L’avvocato Bellia ha inoltro evidenziato come, anche volendo applicare le norme a tutela degli edifici di cui al D.M. 236/1989, la scala in questione sarebbe comunque dotata di idoneo parapetto di altezza di circa un metro a protezione di tutti i fruitori. Ha anche evidenziato che “i fatti oggetto dell’atto di citazione fossero da ascriversi alla responsabilità del signor Bono, per sua esclusiva colpa, negligenza o imperizia e che la possibilità per l’utente di percepire e prevedere la situazione di pericolo vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della responsabilità della pubblica amministrazione”. E ancora che “lo stato psico-fisico del Bono e le sue condotte erano le sole cause dell’intervenuto sinistro”. Per il giudice della Sezione Civile del Tribunale di Sciacca, Veronica Messana, “non vi è dubbio che il Sig. Bono abbia adottato un comportamento colposo nella causazione dell’evento ex art. 1227, comma 1 c.c., tale da escludere la responsabilità del custode e determinante l’avverarsi del caso fortuito”. Continua il giudice nella motivazione della sentenza: “L’odierno attore ha fatto un uso improprio, se non addirittura anomalo della cosa, quale è stato infatti il sedersi sul muretto, e dunque un uso diverso rispetto a quello normalmente riconducibile alla sua ordinaria destinazione.
Non vi è dubbio che la situazione di pericolo ingeneratasi sarebbe stata superabile attraverso l’adozione di un comportamento attento e responsabile da parte dell’attore. Nel caso di specie l’odierno attore non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno stesso e quindi di aver tenuto una condotta improntata agli ordinari criteri di cautela e prudenza”. “Deve ritenersi infatti che il muretto, dal quale è (secondo una dinamica non meglio chiarita da nessuna delle parti in giudizio) caduto l’odierno attore, costituisce non una panchina o una seduta ma il parapetto della scalinata: l’attore, pertanto, ha tenuto un contegno a lui esclusivamente imputabile”. Il giudice, dunque, non ha ritenuto responsabile il Comune dell’incidente lamentato dal giovane mazarese.